Il CNF chiarisce che ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'albo o registro degli avvocati il requisito della condotta irreprensibile tiene conto anche dei comportamenti extra-professionali idonei a ledere l'immagine della professione

La decisione del CNF

La decisione n. 209/2025 del CNF, pubblicata sul sito del Codice deontologico forense il 14 dicembre 2025, affronta il tema del requisito della condotta irreprensibile ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'albo professionale degli avvocati e nel registro dei praticanti, con particolare riferimento alla rilevanza delle condotte poste in essere al di fuori dell'attività professionale.

Secondo il CNF, ai fini dell'art. 17, lett. h, della L. n. 247/2012, il requisito della condotta irreprensibile non si esaurisce in una valutazione circoscritta alla sola attività forense, ma è idoneo a comprendere anche comportamenti esterni alla professione qualora tali comportamenti, per la loro natura e notorietà, risultino capaci di incidere sull'immagine e la dignità della professione forense.

Il caso concreto: cancellazione dall'albo per comportamenti extra-professionali

La vicenda di fatto riguarda un avvocato cancellato in via amministrativa dall'albo professionale. Tale provvedimento era stato adottato dal Consiglio dell'Ordine per comportamenti penalmente rilevanti posti in essere non nell'esercizio della professione forense, ma nell'ambito del ruolo di Professionista delegato alla vendita di immobili pignorati, quale ausiliario del giudice.

La cancellazione dall'albo aveva trovato giustificazione, secondo il Consiglio dell'Ordine, nella incidenza di tali comportamenti esterni sull'affidabilità e sulla percezione pubblica della categoria forense. L'interessato aveva quindi proposto ricorso al CNF avverso il provvedimento di cancellazione.

I principi di diritto affermati dalla sentenza

Il CNF, nel rigettare il ricorso e confermare il provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ha chiarito alcuni principi di diritto fondamentali:

1. Ampiezza del requisito della condotta irreprensibile

Il requisito della condotta irreprensibile non è limitato ai soli comportamenti sviluppati nell'ambito dell'esercizio professionale forense. Il CNF ha affermato che possono rilevare anche i comportamenti esterni alla professione ove tali condotte siano idonee, anche per la loro notorietà, a compromettere la reputazione dell'avvocato e dell'intera categoria professionale. Questo vale sia in sede di prima iscrizione all'albo o al registro dei praticanti, sia in sede di verifica della permanenza negli stessi.

2. Rilevanza dei doveri di probità, dignità e decoro

Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile, rilevano specificamente le violazioni dei doveri di probità, dignità e decoro. Tali doveri, pur previsti per l'esercizio dell'attività professionale, trovano applicazione anche nei comportamenti personali e sociali del professionista, se ritenuti idonei a ledere l'immagine della professione.

3. Autonomia della valutazione deontologica

Il CNF ha ribadito che la valutazione del requisito deontologico è autonoma rispetto ad altri profili di responsabilità (ad esempio penalistica o civile): non è necessario che vi sia un accertamento penale definitivo per fondare la valutazione deontologica, ma la concreta idoneità dei fatti a incidere sulla reputazione professionale.


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