Il CNF si è pronunciato sulla compatibilità o meno tra l'iscrizione all'albo forense e l'incarico di responsabile antiriciclaggio in una banca


Il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 3/2025, pubblicato il 25 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico, si è pronunciato in merito a un quesito sollevato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, riguardante la possibile incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo forense e l'incarico di Responsabile Antiriciclaggio di una banca, ricoperto da un soggetto che è anche componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Il CNF chiarisce che l'attività di Responsabile per l'Antiriciclaggio, di per sé, non è incompatibile con l'esercizio della professione forense. Tuttavia, l'attenzione si sposta sul fatto che l'avvocato in questione riveste contemporaneamente la carica di membro del consiglio di amministrazione della banca.

Su questo punto, il Consiglio ribadisce il proprio orientamento consolidato: la partecipazione al consiglio di amministrazione di una società commerciale è compatibile con la professione forense solo se non comporta l'esercizio di poteri gestori. Tale principio, già affermato nei precedenti pareri n. 51 e n. 44 del 2024, trova applicazione anche nel caso di specie.

Spetta dunque al COA procedente valutare, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso concreto le due funzioni - amministratore e responsabile antiriciclaggio - comportino o meno poteri gestionali tali da determinare un'incompatibilità ai sensi dell'art. 18 della legge professionale forense (l. n. 247/2012).


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: