Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 389/2024, pubblicata il 4 maggio 2025 sul sito del Codice Deontologico, ha ribadito un principio fondamentale in materia di rappresentanza processuale nel contesto del procedimento disciplinare: l'avvocato stabilito non può proporre ricorso in proprio al CNF, salvo che agisca d'intesa con un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti avanti le giurisdizioni superiori, conformemente al disposto dell'art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001.
Chi è l'avvocato stabilito secondo l'ordinamento italiano
L'avvocato stabilito è il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione forense con il titolo professionale di origine, previa iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 96/2001. Tuttavia, tale soggetto non è dotato di autonomo ius postulandi nel nostro ordinamento, e può esercitare attività difensiva solo d'intesa con un avvocato italiano regolarmente abilitato.
Il principio sancito dal CNF
Nel caso esaminato dal CNF, un avvocato stabilito aveva impugnato una decisione disciplinare, sottoscrivendo il ricorso congiuntamente al proprio difensore. Tuttavia, è emerso che entrambi i sottoscrittori non erano iscritti all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Di conseguenza, il CNF ha ritenuto inammissibile l'impugnazione, ritenendo violato il principio secondo cui il patrocinio avanti a giurisdizioni speciali, come il Consiglio Nazionale Forense, richiede necessariamente l'intervento di un avvocato cassazionista.
La decisione richiama integralmente la lettera dell'art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001, che stabilisce che l'avvocato stabilito possa esercitare "attività di rappresentanza, assistenza e difesa" solo congiuntamente a un professionista abilitato in Italia. E laddove il giudizio si svolga avanti a una giurisdizione superiore o speciale, come nel caso del procedimento disciplinare davanti al CNF, trova applicazione la regola generale ex art. 613 c.p.c., che richiede l'iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
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