Il pagamento dell'IMU è dovuto anche per la sola possibilità di avvalersi dell'immobile. La sentenza della Corte Costituzionale


Con la sentenza numero 49/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, numero 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.


La Corte ha affermato che anche gli immobili dell'impresa destinati alla vendita e non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva perché quel che rileva ai fini dell'obbligo del pagamento dell'IMU è l'astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende esclusivamente dal possessore. L'imprenditore può difatti decidere autonomamente e liberamente la destinazione di tali beni e mantenerne il possesso entro la sua sfera di controllo.


La Corte ha infatti chiarito che l'IMU è un'imposta sul patrimonio immobiliare, avente come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale, e che un immobile non costituisce un valido indice di capacità contributiva solo se sia inutilizzabile nonostante uno sforzo diligente per tornarne in possesso, come è stato deciso nella sentenza numero 60 del 2024, che ha dichiarato incostituzionale la disciplina dell'IMU nella parte in cui non prevede che non siano soggetti a tale imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.


Spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali (sentenza numero 72 del 2018) secondo un criterio che concili, nel corso degli anni, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva.


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