La sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 45974/2024 (sotto allegata) offre importanti chiarimenti sull'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis, terzo comma, del codice penale. Questo istituto si basa sull'utilità obiettiva della collaborazione dell'imputato, senza considerare altri elementi come la pericolosità sociale o la gravità dei reati commessi.
Cos'è l'attenuante speciale e su cosa si fonda
L'attenuante speciale della collaborazione è una circostanza prevista per i reati di associazione mafiosa. Essa mira a incentivare i soggetti coinvolti in attività criminali a fornire informazioni utili per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili. Secondo la giurisprudenza consolidata, questa attenuante si fonda esclusivamente sull'utilità obiettiva del contributo collaborativo, senza considerare altri fattori come:
- La gravità del reato;
- La capacità a delinquere dell'imputato;
- Le motivazioni che hanno spinto alla collaborazione.
Il caso in esame
Nel caso affrontato dalla Corte d'Appello di Catania, l'imputato, già condannato per associazione mafiosa, associazione per narcotraffico e altre violazioni, aveva ottenuto il riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione fornita. Questo aveva portato a una riduzione della pena iniziale da 3 anni e 6 mesi a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Tuttavia, l'imputato aveva impugnato la decisione, sostenendo che la riduzione applicata (un terzo) fosse inadeguata rispetto al massimo previsto (la metà).
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la Corte d'Appello aveva operato correttamente nel determinare la riduzione di pena. Tra i punti chiave emersi:
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Valutazione discrezionale del giudice: La norma prevede una riduzione minima di un terzo e massima della metà. Il giudice, nell'ambito della propria discrezionalità, ha stabilito l'entità della diminuzione in base alla qualità dell'apporto collaborativo.
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Apporto collaborativo utile ma circoscritto: Pur avendo contribuito a ricostruire i fatti e a individuare altri soggetti coinvolti, la collaborazione dell'imputato è stata ritenuta limitata a pochi episodi e a un numero ridotto di chiamati in correità.
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Esclusione di altri criteri: La Corte ha ribadito che la riduzione non può essere parametrata sulla gravità del reato, sulla pericolosità dell'imputato o sulle ragioni della collaborazione.
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Legittimità della discrezionalità esercitata: La decisione della Corte d'Appello è stata motivata in maniera logica e coerente, rispettando i principi enunciati dalla giurisprudenza.
Rilievi giurisprudenziali
La sentenza si inserisce in un quadro consolidato di orientamenti giurisprudenziali, secondo cui l'attenuante speciale si applica esclusivamente in base all'utilità oggettiva delle informazioni fornite dal collaboratore è condizionata da elementi soggettivi, come la pericolosità dell'imputato (Cass. Sez. 2, n. 18875/2021; Cass. Sez. 1, n. 31413/2015).
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