La Terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 27 giugno 2007 n. 14846) intervenento in materia di danno morale e biologico ha ribadito che il danno morale è del tutto autonomo rispetto al danno biologico e che tale autonomia dipende alla diversità del bene protetto. "Questa Corte - si legge nella sentenza - ha più volte sottolineato, anche a sezioni unite, la autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, che dipende dalla natura del reato (ove sussista, come è nel caso di lesioni gravi colpose) ovvero dalla natura dell'interesse personale leso (ad esempio nella sfera della dignità della persona) ed inoltre appare arbitrario, in materia di diritti inviolabili della persona, anteporre il valore mercantile della menomazione della salute, al valore proprio della persona e della sua dignità, sicchè anche la valutazione del danno morale verificatosi in occasione della perdita della salute, occorre tener conto del superiore principio di integralità del risarcimento, senza ricorrere a meccanismi semplificativi in automatico. (cfr. Cass. 23 maggio 2003 n. 8169, Cass 12 dicembre 2003 n. 19057 tra le tante).
Al giudice di rinvio spetterà ora il compito, di valutare il danno morale, tenendo conto "delle condizioni soggettive del soggetto che lo ha ricevuto, e della gravità del fatto come circostanziato, procedendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata".
Vedi anche: Danno biologico - calcola on line il danno biologico alla persona.
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Al giudice di rinvio spetterà ora il compito, di valutare il danno morale, tenendo conto "delle condizioni soggettive del soggetto che lo ha ricevuto, e della gravità del fatto come circostanziato, procedendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata".
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