Ogni condomino può, pur in presenza di un impianto centralizzato, avere la propria antenna che gli permetta di ricevere il segnale televisivo

Antenne condominio: normativa di riferimento

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La disciplina relativa all'installazione delle antenne televisive è prevista dagli articoli 209 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003.
Tale legge si estende anche all'installazione delle antenne da radioamatore e alle ricetrasmittenti per lo svolgimento di attività professionale.
Nel caso in cui si rendesse necessario l'installazione o la trasformazione di un impianto televisivo, centralizzato o singolo, l'amministratore deve rivolgersi a un'impresa specializzata che svolge l'attività nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza e che al termine dei lavori rilasci la dichiarazione di conformità dell'impianto.


Vedi anche la guida completa Antenne in condominio: tutto quello che devi sapere

Antenna centralizzata esistente

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Se l'antenna viene installata fin dalla costruzione dell'edificio, viene considerata come bene comune dei condomini fino al punto di diramazione delle singole unità immobiliari, pertanto, ciascun condomino potrà usarla e goderne nei limiti della sua destinazione d'uso e senza impedire il pari godimento agli altri condomini.
Tutti i condomini, quindi, devono contribuire alla spesa per la manutenzione dell'impianto centralizzato, anche nel caso di un condomino che possiede una propria antenna singola.
A tal proposito, se nulla è previsto dal regolamento, la ripartizione delle spese avviene in parti uguali essendo un servizio che serve i condomini in misura uguale, senza seguire la ripartizione secondo le tabelle millesimali.

Installazione successiva

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Se il condominio è privo di un'antenna centralizzata, i condomini possono decidere in assemblea l'installazione della stessa con una delibera che sia votata dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, così come disposto dall'art. 1120 comma 2 n. 3 c.c. che richiamala la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c.
Se l'impianto non comporta modifiche in grado di alterare la destinazione delle parti comuni, né impedisce agli altri condomini di farne uso secondo diritto, la delibera potrebbe essere assunta in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino 334/1000.
L'installazione, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1120 c.c. ovvero, non pregiudicare la stabilità e la sicurezza del fabbricato o alterare il decoro architettonico dell'edificio o rendere le parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, oltre al rispetto dei vincoli imposti dal regolamento edilizio comunale se esistenti, come a esempio in merito all'installazione di antenne nei centri storici.

Antenna singola

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Ogni singolo condomino ha diritto a installare impianti autonomi per la ricezione televisiva o qualsiasi altro genere di flusso informativo, arrecando il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva e preservando il decoro architettonico.
Solo nel coso di modifiche delle parti comuni si rende necessaria la convocazione dell'assemblea che dovrà decidere sul punto.
Pertanto, né il regolamento né l'assemblea possono vietare l'installazione di un'antenna singola che rispetti, però, tutti i limiti imposti dalla legge.
Quando il condomino non può utilizzare spazi propri o comuni, può installare l'antenna anche nella proprietà privata altrui, facendo passare anche i fili o i cavi necessari.
Se, invece, il condomino ha la possibilità di utilizzare l'impianto centralizzato, dovrà sfruttare quest'ultimo anziché installare la propria antenna nella proprietà altrui.

Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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Foto: 123rf.com
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