E' annullabile il provvedimento di rimozione dal grado nei confronti di un militare in assenza di idonea attività istruttoria


Con la sentenza n. 2823/2023 pubblicata il 28/11/2023 (sotto allegata), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - Sez. IV, ha accolto il ricorso proposto da un Graduato in Servizio Permanente Effettivo presso l'Esercito Italiano e patrocinato dallo scrivente Studio Legale Mastrovito avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo, che statuiva la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; ciò a seguito di screening finalizzato alla verifica di un eventuale uso di sostanze stupefacenti, test effettuato mediante prelievo di urine risultato positivo per l'assunzione di cannabinoidi/THC, nonche' la positività U-Tetraidrocannabinoidi (THCCOOH).

Invero, nell'immediatezza temporale dopo il soprarichiamato screening, il militare si sottoponeva volontariamente al test del capello, che risultava essere - viceversa - negativo in ordine alla ricerca di sostanze cannabinoidi. A ben vedere, insomma, il dato fattuale in premessa e non controverso era - giustappunto - che le analisi effettuate su campione di urine e su capello avevano restituito risultati differenti. Conseguentemente, all'esito delle motivazioni poste a base del ricorso e delle allegazioni documentali, il TAR sposava la tesi sostenuta dal ricorrente della non univocità del "profilo dell'accertamento del fatto presupposto nella sua dimensione oggettiva e, conseguentemente, incerta la rimproverabilità della condotta ascritta" facendo rilevare, tra l'altro, una serie di importanti carenze istruttorie a carico di parte resistente (veniva richiamato in particolare l'attività non esaustiva dell'Ufficiale Inquirente) la quale non avrebbe indagato e, di conseguenza, dimostrato le ragioni di una tale discrepanza tra i due test (urine e capello).

Nello specifico, secondo il Tribunale Amministrativo lombardo "l'amministrazione avrebbe dovuto non solo accertare la regolarità dei passaggi procedimentali nella custodia dei campioni e nello svolgimento degli esami di laboratorio, ma anche spiegare quale sia la differenza tra le due tipologie di analisi e per quali finalità le stesse siano di preferenza utilizzate, oltre a specificare per quale motivo il risultato negativo del test del capello potrebbe ritenersi non rilevante".

In conclusione, il Tar ha evidenziato che "un puntuale accertamento … sarebbe stato certamente necessario, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', tenuto conto della gravita' della sanzione comminata al ricorrente nonché, sul piano della correttezza motivazionale, ai fini della valutazione della recidiva della violazione contestata, che non può prescindere dalla certezza dell'oggettiva ripetizione dello specifico comportamento sanzionatorio".

In diversi termini, è sempre doverosa una approfondita attività istruttoria nei procedimenti disciplinari di stato, a maggior ragione nel caso di finalizzazione alla sanzione più grave, la rimozione.


Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Tiziana DI GABRIELE

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