La Corte d'Appello di Cagliari ricorda però che grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso

Mancata acquisizione consenso informato

Sì al risarcimento del danno per il mancato consenso informato del paziente, laddove, però sia fornita la prova della lesione. Lo ricorda la Corte d'Appello di Cagliari (sentenza n. 194/2023 sotto allegata) richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia.

Nella vicenda, un paziente adiva una Asl per malpractice medica relativa ad una grave lesione riportata in occasione di un intervento chirurgico, lamentando anche l'omissione in ordine all'acquisizione del consenso informato.

Al riguardo la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento più recente della Suprema Corte secondo cui "In ogni caso vale osservare che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso".

Ciò non esclude evidentemente che, "anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno "in re ipsa" (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.

Diversamente, sebbene la condotta violativa dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è bene possibile che l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori 'concorrenti' della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute".

Infine, afferma la Corte richiamando sempre la Cassazione, "può e deve, invece, riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento, qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose" (cfr. Cass. n. 28985/2019); Cass., n. 24471/2020).

In ogni caso, nella specie il ricorrente non ha puntualmente allegato la prova richiesta per cui l'appello è rigettato.

Scarica pdf App. Cagliari n. 194/2023

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