L'appartenenza di un giudice ad un'associazione ideologicamente ostile a una delle parti processuali, non costituisce di per sé un valido motivo per la ricusazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12641/02, precisando che devono sussistere motivi specifici indicati dalla legge come ipotesi di ricusazione. In particolare, la Corte ha affermato che la semplice “appartenenza” non può configurare, da sola, un'ipotesi di “inimicizia grave”, ma è necessario che tale inimicizia sia ricollegabile in concreto a specifici fatti attribuibili direttamente al giudice ricusato.
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