Non riconosciuta dalla Cassazione, la causa di non punibilità del fatto al soggetto che ha investito un pedone che attraversava sulle strisce

Tenuità del fatto e incidente stradale

No alla causa di non punibilità del fatto per l'uomo che ha investito un pedone sulle strisce, nonostante l'attenuante ex art. 590-bis comma 7 c.p. Così la Cassazione nella sentenza n. 15788/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, la Corte di appello di Firenze, confermava la responsabilità per il reato ex art. 590-bis c.p., nei confronti di un automobilista che, omettendo di dare la precedenza a un pedone che stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali con il suo velocipede a mano, lo investiva causandogli lesioni.

Ricorre il difensore dell'imputato davanti alla S.C., lamentando che il giudice del gravame, pur ritenendo che fosse provata la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali ove era avvenuto il sinistro e che queste incidessero sulla visibilità dell'attraversamento, affermava che l'imputato non avrebbe prestato la dovuta attenzione. A suo dire, non era emerso invece in alcun modo che l'uomo fosse distratto o non concentrato. Inoltre, la gravità delle lesioni provocate non era di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Per gli Ermellini, invece, il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze formulate dalla difesa dell'imputato in sede di appello, sulle quali la Corte di Firenze, ritengono, "si è pronunciata con motivazione esaustiva e corretta".

La Corte territoriale ha spiegato diffusamente, infatti, "le ragioni per le quali, all'esito degli accertamenti in fatto e di una ricostruzione logica ineccepibile, l'evento sarebbe stato evitato se l'imputato avesse prestato la doverosa attenzione al pedone che stava compiendo l'attraversamento ed avesse adeguato il suo comportamento di guida allo stato dei luoghi: proprio la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali avrebbe dovuto indurre il conducente ad una estrema prudenza, che gli avrebbe permesso di avvistare tempestivamente il pedone, così come il pedone aveva avvistato l'auto che sopraggiungeva, confidando nel suo arresto, in conformità alla specifica regola del codice della strada".

Parimenti ripetitivo, per la S.C. è la doglianza sul mancato riconoscimento dell'esimente dell'art.131 bis c.p., "avendo la Corte di merito, facendo uso del potere discrezionale che le è proprio, ritenuto ostativa la durata e la gravità delle lesioni riportate - dal pedone - in altri termini un'offesa non particolarmente tenue".

Il ricorso è quindi inammissibile.

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