- Primi effetti della riforma Cartabia in punto rito abbreviato
- Il testo dell'art. 442 c.p.p.
- Rimessione in termini rito abbreviato: le ordinanze
Primi effetti della riforma Cartabia in punto rito abbreviato
Il testo dell'art. 442 c.p.p.
Il testo dell'art. 442 c.p.p. come modificato dalla riforma:
"1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo]
2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
3. [La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso].
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.
Rimessione in termini rito abbreviato: le ordinanze
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