Quando il messaggio telematico è criptato e si dispone dell'algoritmo allora il contenuto ha valore, ma l'attività per la sua acquisizione non è un'intercettazione, ma acquizione di documenti

I tabulati delle chat sono documenti non intercettazioni

Una sentenza per penalisti esperti di informatica la n. 6363/2023 (sotto allegata) della Corte di Cassazione. Decisione emessa sul ricorso presentato contro il provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha confermato la decisione del Gip che ha applicato la sanzione cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'omicidio di un soggetto grazie alla messaggistica o Chat ricondotta all'ID dell'indagato. Vicenda in cui è stata coinvolta anche l'autorità francese.

La sentenza, estremamente complessa, in un punto della motivazione, risulta di particolare interesse perché sancisce un principio importante in materia di prove nel processo penale.

La Cassazione precisa cioè che se il messaggio telematico viene criptato gli inquirenti possono valorizzarne il contenuto se dispongono dell'algoritmo che ne consente la decriptazione o se questa chiave viene messa a disposizione della società proprietaria.

L'attività con cui si acquisiscono e si decifrano questi dati comunicativi non è però riconducibile alle intercettazioni, per cui non si può applicare quanto previsto dall'art. 266 e ss. c.p.p.

Nel caso di specie, è più corretta l'applicazione dell'art. 234 bis c.p.p. la quale dispone che: "E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".

La norma si può applicare in questo caso perché l'acquisizione ha avuto ad oggetto una rappresentazione comunicativa contenuta in una base materiale con metodo digitale.

Lo conferma il fatto che l'autorità italiana non ha mai chiesto a quella francese di procedere ad attività di intercettazione, ma si è limitata a chiedere la trasmissione della copia dei messaggi (che si riferivano al PIN di interesse) e già acquisiti.

Scarica pdf Cassazione n. 6363/2023

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