La mancata presegnalazione dello scout speed rende illegittima la sanzione
Non rischia la multa e neppure il taglio dei punti della patente il conducente che, se anche supera i limiti di velocità, non ha la possibilità di moderare l'andatura a causa della mancata segnalazione preventiva dello Scout Speed.
La presegnalzione dei sistemi di rilevazione della velocità, precisa la Cassazione nell'ordinanza n. 2384/2023 (sotto allegata), non è limitata alle postazioni fisse come l'autovelox, ma a tutti i dispositivi, compresi quelli mobili, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 142 comma 6 del Codice della Strada. Detta norma primaria non può essere derogata dal decreto ministeriale 15 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti, perché fonte di grado inferiore.
Analizziamo in breve il ragionamento degli Ermellini sulla questione per comprendere la decisione.
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso dell'Unione Comuni Italiani, conferma la decisone del GdP di accogliere l'opposizione alla sanzione irrogata per la violazione dell'art. 148 com 2 del Codice della Strada. Il conducente, in un tratto di strada con il limite dei 50KM orari, teneva una velocità di 98,80 km orari.
Il G.d.p motiva l'accoglimento del ricorso perché ritiene illegittima la sanzione a causa della mancata segnalazione preventiva dello Scout speed che, ai sensi dell'art. 142 co. 6, deve essere preventivamente segnalato e ben visibile, come qualsiasi altra postazione di controllo presente sulla rete stradale per il rilevamento della velocità.
Conclusione che viene ribadita anche dal Tribunale adito in sede di impugnazione con una precisazione ulteriore, ossia che non sarebbe ragionevole prevedere discipline diverse in ragione del fatto che le postazioni per il rilevamento della velocità siano fisse o mobili. La segnalazione infatti in entrambi i casi ha la finalità di preavvertire i conducenti dell'accertamento di modo che gli stessi possano orientare e regolare la guida.
La decisione non convince l'Unione dei comuni italiani, che contro la decisione ricorrono in Cassazione. A loro dire il Tribunale non ha correttamente interpretato la normativa visto che la stessa non richiede la preventiva segnalazione dei sistemi di rilevazione in movimento installati a bordo dei veicoli per misurare la velocità in modalità dinamica e inseguire i veicoli.
Motivo di doglianza che la Cassazione ritiene del tutto infondato in quanto il Tribunale ha deciso in conformità a quanto già precisato alla Corte di legittimità, ossia che l'art. 3 D.M 15/08/2007 nella parte in cui prevede l'esonero della presegnalazione per gli Scout speed per il rilevamento dinamico della velocità, contrasta con la previsione di cui all'art. 142 co. 6 del Codice della Strada
, che è norma primaria e di rango superiore, la quale sancisce l'obbligo della presegnalazione per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale senza distinzioni.Solo una fonte di legge può infatti derogare un'altra fonte di legge. Il decreto ministeriale non può quindi derogare l'obbligo della presegnalzione. Su questo punto esso va pertanto disapplicato.
Scarica pdf Cassazione n. 2384/2023Scarica pdf DM Trasporti 15 agosto 2007
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