La Cassazione, applicando la normativa ratione temporis applicabile al caso concreto, precisa che è tardivo il ricorso notificato via pec se la ricevuta di accettazione viene generata dopo le 23.59.59 dell'ultimo giorno utile

Notifica a mezzo pec del ricorso: quando è tardiva?

Nella sentenza n. 1519/2023 (sotto allegata) la Corte di Cassazione chiarisce che per quanto riguarda la notifica a mezzo pec del ricorso in sede di legittimità la ricevuta di accettazione deve essere generata al più tardi entro le ore 23.59,59 dell'ultimo giorno utile.

E' quindi tardivo il ricorso se la ricevuta di accettazione è successiva, non rilevando l'orario dell'invio.

Precisazione che si è resa necessaria dopo la vicenda processuale che prende il via dopo la notifica di due avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate a una società che li impugna davanti alla CTP, che li riunisce e li annulla. Decisione che viene impugnata dall'Agenzia delle Entrate, che però va incontro ad un rigetto da parte della CTR.

L'Agenzia delle Entrate ricorre quindi e infine in Cassazione, che però respinge il ricorso perché proposto tardivamente in base alla disciplina della notifica telematica a mezzo pec ratione temporis applicabile.

Nel respingere il ricorso la Cassazione ripercorre la disciplina e la giurisprudenza più significative in materia di notifica via pec dei ricorsi al termine delle quali sancisce il seguente principio di diritto:

"In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito della sentenza

della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, con v. in legge n. 221/2012 nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile ad impugnare, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta - l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario implica che la stessa ricevuta di accettazione deve essere generata al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, ossia, entro le ore 23:59:59 (UTC), giacché, con l'insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso si stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento".

Scarica pdf Cassazione n. 1519/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: