Non va risarcito il disagio di non poter festeggiare il Capodanno Ebraico
Il mero disagio rappresentato dal non aver potuto festeggiare al meglio il Capodanno ebraico a causa della interruzione per diversi giorni della fornitura del gas, non configura un danno meritevole di risarcimento, ma un mero disagio derivante dallo sconvolgimento dell'agenda.
Questa la decisione della Cassazione n. 220/2023 al termine della vicenda processuale sotto descritta.
Una donna di religione ebraica chiede i danni causati dalla interruzione del gas dal 10 al 15 settembre 2015 perché le è stato impedito di festeggiare il Capodanno ebraico, che prevede anche il rispetto di determinati riti culinari.
La stessa lamenta danni morali a causa della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali precedentemente esercitate.
Richiesta che viene parzialmente accolta in primo grado, rigettata in sede di appello e nuovamente rigettata in sede di Cassazione, che qualifica come meri disagi, disappunti e fastidi quelli lamentati da parte attrice, che non costituiscono conseguenze gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché puramente bagatellari.
Conclusioni a cui è giunta correttamente anche la Corte di Appello, che ha sottolineato come i danni risarcibili sono quelli che derivano da uno sconvolgimento esistenziale e non da da uno "sconvolgimento dell'agenda".
Il disagio lamentato da parte attrice, rappresentato dal maggiore disagio che la stessa ha incontrato nel non poter festeggiare come avrebbe desiderato il Capodanno ebraico, non configura un danno meritevole di risarcimento. Come evidenziato nella sentenza impugnata nessuna violazione della libertà religiosa è ravvisabile, ma un mero disagio derivante dallo sconvolgimento dei piani relativi alla preparazione dei festeggiamenti.
Scarica pdf Cassazione n. 220/2023• Foto: Foto di chiplanay da Pixabay