Il CNF chiarisce quali sono le competenze del Ministero, dei COA e degli avvocati in relazione alla domanda di rimborso spese legali per l'imputato innocente prevista dal decreto Costa 2021

Dal CNF un chiarimento indirizzato a tutti i Presidenti dei COA nazionali (sotto allegato) sul Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021, noto come "Decreto Costa" che prevede, in favore degli imputati assolti in via definitiva con le formule "non avere commesso il fatto, il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato" il diritto a chiedere il rimborso delle spese legali sostenute fino all'importo massimo di 10.500,00.

Per il rimborso è necessaria la presentazione della fattura del difensore, nella quale deve essere riportata la causale, l'avvenuto pagamento e il parere di congruità della stessa da parte del COA competente.

Dopo aver analizzato i punti del decreto sul parere di congruità del COA, il CNF precisa che:

  • il COA deve rilasciare solo il parere di congruità in relazione agli importi che l'imputato assolto ha già corrisposto all'Avvocato, con la libertà di ritenere congruo anche un importo superiore a quello rimborsabile di 10.500,00 euro, anche se resta fermo il rimborso a tale cifra;
  • il parere non può sovrapporsi ad accordi eventuali sul compenso. Il decreto riconosce al COA il solo potere di esprimere un parere di congruità, fermo restando, come già detto il limite di rimborso di 10.500,00 euro;
  • spetta invece al Ministero e non al COA accertare i requisiti di ammissibilità della domanda;
  • solo il legale che ha difeso l'innocente può chiedere al COA il parere di congruità suddetto, documentando l'attività svolta con la fattura e con una relazione illustrativa.
Leggi anche Rimborso spese legali a chi è innocente: come funziona

Scarica pdf CNF comunicato 20.10.2022

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