In un sinistro stradale tra motociclista e automobilista il fatto che quest'ultimo abbia tagliato la strada non significa che l'altro non sia responsabile, tanto più che l'impatto è stato violento, la velocità andava accertata

Chi taglia la strada non è l'unico responsabile dell'incidente

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La Cassazione chiamata a pronunciarsi su un ricorso intrapreso dal coniuge e dai figli di un soggetto deceduto a causa di un sinistro stradale, nell'ordinanza n. 31142/2022 (sotto allegata) precisa che nell'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, non è corretto attribuirla esclusivamente a quello che viola l'obbligo di dare la precedenza.

Occorre verificare anche la condotta dell'altro soggetto, per accertare se quest'ultimo può andare esente da responsabilità o se, a al contrario, ha trasgredito anch'esso le norme sulla circolazione stradale o quelle che invitano gli utenti della strada al rispetto della comune prudenza.

Non è esonerato dalla prova l'automobilista

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La Corte d'appello ha quindi errato nell'affermare, sulla base di una testimonianza, che la responsabilità del sinistro era imputabile solo al conducente del motociclo, solo perché aveva tagliato la strada all'auto per accedere probabilmente alla tangenziale o per eseguire un altro tipo di manovra.

Precisano infatti gli Ermellini che il fatto di tagliare la strada ad un altro veicolo non significa automaticamente che la condotta l'altro soggetto sia esente da ogni colpa ed efficacia causale, tanto più se, come nel caso di specie, lo scontro è stato così violento da diventare mortale.

Significativo che in sentenza non si faccia menzione della dichiarazione del testimone che ha affermato di aver visto letteralmente "volare" il motociclista. Eppure un evento del genere avrebbe dovuto condurre la Corte d'Appello a valutare con maggiore attenzione l'eventuale eccesso di velocità dell'auto.

La presunzione di responsabilità art. 2054 c.c. è sussidiaria

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Pertinente quindi il richiamo da parte dei ricorrenti della Cassazione n. 8409/2011, perché secondo la stessa la presunzione di pari responsabilità che viene sancita dall'art. 2054 c.c è applicabile in via sussidiaria solo se non è possibile individuare con certezza il rispettivo grado di colpa nella collisione e la dinamica del sinistro. Ne consegue che, se anche è stata accertata la colpa grave di uno dei due conducenti, non significa che l'altro è esonerato dalla prova di avere fatto tutto quanto era possibile per evitare l'evento.

Leggi anche La responsabilità da circolazione stradale nella disciplina di cui all'art. 2054 c.c.

Scarica pdf Cassazione n. 31142/2022

Foto: 123rf.com
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