Il matrimonio e la convivenza di fatto hanno pari dignità sociale, non ha quindi senso, nel quantificare l'assegno di divorzio, trascurare la durata dell'unione prematrimoniale di fatto

Convivenza prematrimoniale e assegno di divorzio

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Alle SU il compito di valutare il rilievo che deve avere la durata della convivenza prematrimoniale sulla quantificazione dell'assegno divorzile.

Questo quanto sancito dall'ordinanza interlocutoria n. 30671/2022 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello ridetermina l'assegno di divorzio per la ex moglie in Euro 400,00, somma quantificata in base alle disponibilità economiche dell'obbligato e ai sette anni di durata del matrimonio.

Trascurata la convivenza prematrimoniale

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Parte soccombente, nel ricorre in Cassazione, lamenta la violazione dell'art. 5, comma 6 delle legge sul divorzio n. 898/1970. La corte non avrebbe tenuto conto in maniera adeguata delle differenze economiche dei coniugi. Lamenta poi la violazione della stessa norma perché sarebbe stato trascurato il criterio assistenziale per dare prevalenza a quello compensativo.

Convivenza e matrimonio hanno pari dignità sociale

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La Cassazione adita trasmette gli atti al Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle SU in quanto la Corte di appello, nel decidere il quantum dell'assegno divorzile ha escluso dal computo necessario alla quantificazione della misura, la durata della convivenza more uxorio, corrispondente al periodo in cui la coppia ha vissuto insieme prima di legalizzare l'unione.

Il giudice si è limitato infatti a dare rilevanza alla durata del matrimonio, corrispondente a 7 anni, senza attribuire valore al periodo precedente, caratterizzato da stabilità di affetti e spontanea assunzione di obblighi reciproci di assistenza.

Ricorda la Corte che "La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali."

Poiché la convivenza e il matrimonio hanno ricevuto un riconoscimento di pari dignità sociale, non ha senso conservare questa distinzione per aspetti come quello per cui è causa.

"La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2."

Scarica pdf Cassazione n. 30671/2022

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