La mancata o tardiva emissione della fattura da parte dell'avvocato da vita ad un illecito permanente che può cessare quando il professionista emette la fattura adempiendo in questo modo all'obbligo fiscale cui è soggetto 

Omessa o tardiva fatturazione: illecito permanente

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Il CNF con la sentenza n. 106/2022 (sotto allegata) conferma la responsabilità disciplinare dell'avvocato per omessa/tardiva fatturazione ai clienti, illecito permanente a causa di un atteggiamento persistente, volontario e inalterato nel tempo, che l'avvocato può far cessare adempiendo il relativo obbligo fiscale.

Niente fatture e nessuna informazione sulla causa

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Decisione he pone fina a una vicenda che ha per protagonista un avvocato, portato innanzi al Consiglio Distrettuale di disciplina a seguito di un esposto di due coniugi, che si sono rivolti al professionista per farsi assistere in una controversia di anatocismo bancario.

I due soggetti riferiscono di aver corrisposto al legale 3000 euro con bonifico, 2.600 euro con assegno ed 2.840,00 nuovamente con bonifico. Somme a cui non sono mai seguite le relative fatture nonostante i solleciti. I due coniugi fanno presento che il legale non ha neppure provveduto a notificare gli atti di citazioni nel corso del 2011, avendo provveduto a tale adempimento nel 2012.

Ragioni per le quali hanno revocato l'incarico al legale, che però ha contestato l'addotta mancata fatturazione visto che i clienti non gli hanno fornito indicazioni chiare per l'intestazione dei documenti fiscali. Sul ritardo degli atti di citazione, invece il legale si giustifica affermando, di aver inviato gli atti idonei a interrompere la prescrizione.

Inadempimento fiscale e deontologico non emettere o tardare la fatturazione

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Avviato il procedimento disciplinare, lo stesso viene istruito con prove documentali e testimoniali per concludersi con la dichiarazione della responsabilità dell'avvocato in ordine agli addebiti contestati:

  • inadempimento
    fiscale e deontologico
    derivante dalla tardiva fatturazione con rigetto della addotta prescrizione dell'illecito, state la sua natura permanente. "Il professionista che non emette il documento fiscale al momento dell'incasso di somme di danaro dal cliente è tenuto ad emetterlo comunque, anche tardivamente, e finché ciò non avviene, permane l'illecito deontologico e, trattandosi di condotta protratta nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della stessa";
  • mancato rispetto dell'obbligo informativo sull'evoluzione dell'incarico conferito in quanto l'avvocato non ha provveduto ad assolvere con modalità in grado di fornire ai clienti una informativa completa e trasparente.

Decisione che ovviamente l'avvocato contesta, stante la mancata audizione del suo commercialista, la natura istantanea dell'illecito contestato di omessa e/o tardiva fatturazione e l'insussistenza degli elementi costitutivi degli illeciti a lui attribuiti.

Permanente l'illecito di omessa o tardiva fatturazione

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Il CNF non accoglie il ricorso del legale in quanto "La natura permanente dell'illecito di omessa/tardiva fatturazione, già affermata ripetutamente, anche di recente dalla giurisprudenza del C.N.F. (v. sentenza n. 81 del 28 aprile 2021), va ribadita, trattandosi di condotta protratta nel tempo, ben oltre il momento offensivo iniziale (rappresentato dalla violazione dell'obbligo per il professionista di fatturare i compensi all'atto del pagamento del corrispettivo, previsto dall'art. 6 co. 3 D.P.R. 633/1972) per effetto di un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato, permanenza che il professionista aveva la facoltà di far cessare in ogni momento adempiendo all'obbligo di fatturazione. Tale condotta, deontologicamente scorretta, presa in esame dagli artt. 16 e 29 del vigente codice deontologico forense, e sanzionata da questa ultima disposizione, presidia il dovere di solidarietà e di correttezza fiscale che incombe sul professionista a tutela della propria immagine e più in generale della credibilità dell'intera avvocatura."

Natura permanente che il CNF riconosce anche all'illecito derivante dalla violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dei clienti, essendosi lo stesso protratto nel corso di numerosi anni.

Infondata la richiesta di audizione del commercialista inoltre perché inutile. Priva di pregio l'affermazione del legale in relazione alla scarsa comprensione da parte dei clienti delle attività svolte nel loro interesse, che non fa che evidenziare il mancato assolvimento, da parte sua, di fornire agli stessi un'informazione chiara e trasparente.

Privi di fondatezza infine i rilievi dell'avvocato sulle mancate indicazioni da parte dei clienti, in merito alla intestazione delle fatture, così come l'asserita equiparazione del rendiconto alle fatture da emettere.

Leggi anche CNF: sospeso l'avvocato che ritarda a fatturare i compensi

Scarica pdf CNF n. 106/2022

Foto: 123rf.com
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