Etilometro con omologazione scaduta, non sottoposto a verifiche periodiche e altre carenze probatorie non provano la responsabilità dell'imputata per guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver cagionato un sinistro

Stato di ebbrezza non provato: nessuna responsabilità penale

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Non si può ritenere l'imputata responsabile del reato di sinistro stradale causato da guida in stato di ebbrezza se l'apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico ha l'omologa scaduta e non è stato sottoposto ai controlli periodici. Non basta la dichiarazione dell'Agente di Pg, che ha rilevato alito vinoso e loquacità dell'imputata, che va quindi assolta, perché manca la prova della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio."

Questa la decisione del tribunale di Forlì nella sentenza n. 442/2022 (sotto allegata).

Sinistro stradale: mancano le prove dell'ebbrezza alcolica

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Una donna viene tratta in giudizio per il reato di cui all'art. 186 commi 2, lett. b) e 2 bis del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza (con valore compreso tra 0,8 e 1,5) aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale.

L'imputata non compare in giudizio, nel corso del quale però vengono escussi testimoni ed esaminata la relazione di un consulente tecnico dalla quale emerge:

  • omologazione dell'etilometro scaduta;
  • mancato esperimento delle verifiche periodiche dell'etilometro in relazione agli anni 2009 e 2017;
  • superamento dei termini di manutenzione che avrebbero dovuto condurre al ritiro dello strumento o alla sua rottamazione;
  • produzione del libretto metrologico solo in copia;
  • mancato esperimento della verifica primitiva a distanza di un anno dalla omologa;
  • assenza del timbro e della sigla del produttore sul libretto prodotto dalla Polizia;
  • mancata menzione nel verbale del fatto che l'imputata è stata informata della necessitò di aspettare 15 minuti prima di fare il test, in presenza di residui alcolici nel cavo orale, visto che tale disattenzione può condurre a gravi errori di misurazione.

Responsabilità non provata "oltre ogni ragionevole dubbio"

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Da tutti questi elementi emerge che la responsabilità dell'imputata non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Gli unici dati emersi in sede di dibattimento sono le dichiarazioni dell'ufficiale di Pg il quale ha dichiarato che il sinistro era da imputare sia al pedone che alla conducente perché il primo non ha rispettato l'obbligo di occupare il marciapiede presente e la seconda non era riuscita a compiere le manovre necessarie ad evitare il pedone.

Dichiarazioni da cui sono anche emersi l'alito vinoso dell'imputata e gli occhi arrossati, dati che però, non sono stati in grado di dimostrare con esattezza il superamento delle soglie richieste per l'applicazione delle sanzioni penali previste in casi come questi.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf tribunale di Forlì n. 442/2022

Foto: 123rf.com
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