Non c'è diffamazione e la condotta è scriminata dall'esercizio del diritto art. 51 c.p, se le critiche sono reciproche e le frasi rivolte alla persona offesa anche se sferzanti non superano il limite della continenza

Critiche reciproche? Niente diffamazione

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Non c'è diffamazione se la ex e la nuova compagna utilizzano Facebook per criticare a vicenda le rispettive situazioni economiche. La Cassazione precisa infatti che i toni utilizzati dalla nuova compagna, anche se polemici, aspri e sferzanti non superano il limite della continenza, limitandosi a esprimere il proprio risentimento per la volontà, da parte dell'ex, di conservare il mantenimento, piuttosto che cercare un'occupazione. Queste le precisazioni fornite dalla Cassazione n. 32585/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Assolta anche in appello l'imputata, accusata di aver commesso reato di diffamazione, perché il fatto nn sussiste. In particolare l'imputata è stata accusata di avere pubblicato sulla sua pagina Facebook messaggi in cui invitava un soggetto di sesso femminile ad andare a lavorare e a non chiedere il mantenimento.

Offensivo criticare la ex perché vuole il mantenimento

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Parte civile nel ricorrere in Cassazione solleva un unico motivo di doglianza, con il quale contesta l'applicazione della scriminante dell'esercizio di un diritto contemplato dall'art. 51 c.p. La giurisprudenza di legittimità riconosce infatti l'elemento oggettivo del reato nelle offese tra coniugi da parte di chi si oppone alle richieste economiche. Sodisfatto poi il requisito della comunicazione a più persone visto che il post è stato pubblicato su una bacheca ad accesso aperto. Le espressioni utilizzate infine superano il limite della continenza e risultano umilianti per la persona offesa, accusata di essere una mantenuta e di non voler lavorare.

Non c'è reato se non si superano i limiti della continenza

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La Cassazione dichiara però il ricorso inammissibile in quanto, a giudizio della Corte: "le espressioni adoperate, pur essendo sferzanti, non appaiono superare il limite della continenza, mantenendosi nell'ambito di una critica che non utilizza argomenta ad omnium, ma che esprime il proprio risentimento e la propria censura per la stessa, validata alla decisione giudiziaria, di mantenere l'assegno di mantenimento già stabilito. Si tratta di una polemica, pure attuata con toni aspri, ironici e sferzanti, ma che non trascendono in attacco personale gratuito e che appaiono pertinenti rispetto alla polemica in atto circa l'entità dell'importo dell'assegno di mantenimento."

Le frasi inoltre rientrano in un contesto dialettico già in corso su Facebook visto che anche la persona offesa ha utilizzato dei post per provare il tenore di vita dell'ex e della sua nuova compagna.

Non pertinenti al caso di specie infine i richiami della persona offesa a due Cassazioni perché relativi a situazioni e contesti diversi rispetto a quello di specie.

Scarica pdf Cassazione n. 32585/2022

Foto: 123rf.com
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