Per la Cassazione, le informazioni conosciute casualmente, senza che ci sia la volontà di controllo, sono inutilizzabili

Controllo occulto lavoratore

[Torna su]

Illegittimo il controllo occulto del lavoratore in servizio, ovvero della prestazione lavorativa, anche se casuale e non voluto. Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022.

Il fatto

Un?'azienda ha il sospetto che una propria dipendente abusi dei permessi di cui alla Legge 104, motivo per cui incarica un investigatore privato per farla pedinare.

Nel corso di questa attività investigativa (del tutto lecita) emerge che la donna si incontra con un suo collega il quale, durante l'orario di servizio, si allontana ingiustificatamente dal posto di lavoro.

L'azienda apprende la circostanza e licenzia il proprio dipendente.

Licenziamento nullo

[Torna su]

Il provvedimento è stato annullato. Le agenzie investigative, per sorvegliare in modo lecito i dipendenti dell'azienda committente, non devono sconfinare nei controlli sull'attività lavorativa vera e propria, che lo statuto dei lavoratori riserva alla vigilanza interna.

Durante la giornata il soggetto si reca in palestra, a fare la spesa ed incontra amici anche in luoghi lontani dalla propria sede lavorativa.

Incontra anche la collega pedinata dall'investigatore per l'ipotesi di abuso della "104". Quest'ultimo controllo è perfettamente lecito, mentre l'altro sconfina in un controllo occulto della prestazione lavorativa in quanto l'uomo è tecnicamente in servizio.

È irrilevante che il lavoratore sia filmato nell'ambito di un'investigazione lecita riguardante una collega.

Diritto di difesa

[Torna su]

Emerge quindi che il controllo occulto del lavoratore in servizio, ovvero della prestazione lavorativa, è illegittimo anche se casuale e non voluto. Il datore di lavoro è altresì obbligato a fornire al dipendente copia dell'incarico conferito all'agenzia investigativa. Infatti, la finalità dell'incarico era di verificare l'abuso dei permessi di cui alla legge 104 da parte di una dipendente. Aver raccolto, trattato e utilizzato anche i dati di un altro dipendente, oltretutto in servizio, potrebbe rappresentare una violazione della privacy, in quanto le informazioni sono eccedenti e non pertinenti la finalità originaria dell'investigazione.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: