- La questione giuridica
- Le garanzie difensive ex artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/2001
- Nullità illecito amministrativo per difetto di traduzione
La questione giuridica
Le garanzie difensive ex artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/2001
Nullità illecito amministrativo per difetto di traduzione
Fatte le doverose premesse in tema di garanzie processuali, il GIP (G.I.P. Trib. Milano, dott. Fanales, ordinanza, 20-5-22) rileva che, "esclusa ontologicamente la possibilità di attribuire all'ente collettivo una "lingua madre" o "lingua parlata", come d'altronde già affermato dalla giurisprudenza di legittimità", è inevitabile fare riferimento alla lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana. Ciò lo si deduce anche dal combinato disposto degli artt. 43 D.Lgs. n. 231/2001, 154 c. 3 c.p.p. e 145 c.p.c., sulla messa a conoscenza dell'atto a favore del legale rappresentante che, agendo in nome e per conto della società, deve poter procedere ad una disamina consapevole del contenuto.
Attesa la predetta precisazione, il Giudice non avalla la tesi dell'accusa, chiamata a dimostrare la conoscenza della lingua italiana non da parte dell'ente collettivo, ma da parte del legale rappresentante, che, in quanto straniero, può ben giovarsi di soggetti terzi (collaboratori esterni e interni) al fine di garantire l'operatività della società in Italia.
Il Tribunale accoglie così la tesi difensiva, ritenendo "affetto da nullità l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 D.Lgs. 231/2001 [...] per difetto della traduzione nella lingua madre del legale rappresentante, soggetto preposto alla sede secondaria italiana".