Marciano contro la revoca degli arresti domiciliari le modalità professionali della commissione del reato di furto in abitazione e un altro procedimento a carico, non rilevano confessione e risarcimento del danno

Arresti domiciliari per furto in abitazione

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Se il ladro viene beccato in flagranza di reato mentre commette un furto in un abitazione e dalle modalità emerge la "professionalità" della condotta, restano gli arresti domiciliari, anche perché a pesare c'è un altro procedimento a carico. Non rileva la confessione e neppure il risarcimento del danno. Le esigenze cautelari permangono. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 21498/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Colto in flagranza mentre realizza un furto in un'abitazione il reo viene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Eseguita la misura l'imputato ne chiede con istanza la revoca, stante l'affievolimento delle esigenze cautelari e stante la condizione di incensuratezza, il risarcimento del danno alla persona offesa, l'ammissione del fatto compiuto e il rispetto di tutte le prescrizioni.

Il Gip però rigetta l'istanza e il provvedimento viene confermato anche in sede di appello.

Mancano le esigenze cautelari per gli arresti domiciliari

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A questo punto però l'imputato ricorre in Cassazione e innanzi agli Ermellini solleva un solo motivo di doglianza. Fa infatti presente che la motivazione del rigetto dell'istanza avanzato è assente e illogica, dettata dal travisamento dei fatti e contraria alla legge.

Il giudice dell'Appello non solo ha integrato una motivazione inesistente relativa ad un diverso giudizio, ma nel merito non ha minimamente preso in considerazione gli elementi evidenziati, che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento dell'istanza, ossia il risarcimento del danno e l'ammissione del reato, precisando che per l'altro reato è in attesa di giudizio.

Pesano il furto professionale e un altro procedimento a carico

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La Cassazione però conferma la decisione ritenendo il ricorso inammissibile non solo per genericità del motivo sollevato, ma soprattuto perché il giudice dell'appello ha ben motivato le ragioni per le quali ha ritenuto privi di rilievo il risarcimento del danno e la confessione, ovvero "le modalità professionali di realizzazione del fatto e dell'esistenza a suo carico di un altro procedimento."

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Cassazione n. 21498-2022

Foto: 123rf.com
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