Liceità dell'utilizzo del sistema GPS nel corso delle investigazioni private: irrilevanza penale e accortezze ai fini della privacy

L'investigatore privato e il GPS

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La possibilità per un investigatore privato di indagare su una persona tramite un sistema di rilevamento GPS, al fine di "seguirla" e di ricostruirne gli spostamenti, ha avuto nel tempo notevoli mutamenti ed ancora oggi, purtroppo, è motivo di discussione.

L'utilizzo di questo sistema è strettamente connesso al tema della sorveglianza elettronica e, conseguentemente, ci costringe a diversi interrogativi.

Non vi è una specifica norma sul punto - ad eccezione di quanto previsto nel D.M. 269/10, con tutti i limiti esistenti in capo a un decreto ministeriale - e la giurisprudenza esistente si riferisce quasi esclusivamente all'utilizzo del GPS da parte della polizia giudiziaria.

Secondo i giudici della Suprema Corte, "seguire" una persona tramite un rilevatore GPS rientra tra le attività di investigazione atipiche assimilabili al pedinamento ed è perfettamente eseguibile (cfr. Cass. n. 9416/2010; Cass. n. 9667/2009; Cass. n. 15396/2008; Cass. n. 3017/2008). Vi è pertanto un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole, sebbene, questo venga applicato esclusivamente al settore dell'investigazione pubblica.

Irrilevanza penale

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In tema di investigazione privata, il D.M. n. 269/2010 definisce l'attività di indagine in ambito privato come quella attività volta alla ricerca e alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, e che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiari, matrimoniali, patrimoniali e la ricerca di persone scomparse.

Tale DM, all'art. 5 comma 2, prevede espressamente che: "i soggetti autorizzati possono svolgere …. (omissis) …. attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici".

Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l'utilizzo del GPS è pertanto perfettamente lecito. Ciò nonostante, potrebbe capitare di essere ugualmente denunciati per il reato di cui all'art. 615 bis c.p. (illecita interferenza nella vita privata).

Ma perché questo avviene? Molte volte per ignoranza normativa o talvolta per semplice dispetto da parte della persona che viene a conoscenza di essere stata oggetto di controllo e pedinamento.

L'articolo di legge 615 bis c.p. punisce chiunque si procuri notizie o immagini attinenti la vita privata di una persona mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora che si stiano svolgendo nei luoghi di privata dimora.

Il GPS non è uno strumento utile alla captazione visiva o sonora, e l'autovettura (anche se esistono sentenze contraddittorie) non è un luogo di privata dimora, ed è quindi abbastanza semplice convenire come qualsiasi denuncia sull'utilizzo del GPS da parte dell'investigatore privato sia solo un pretesto per arrecare fastidi, un'inutile perdita di tempo ed ovviamente di denaro.

Accortezze ai fini privacy

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Quanto precede risponde, però, solo alla frequente domanda se l'utilizzo del GPS sia lecito o meno da un punto di vista penale.

Vi è però un altro aspetto da tenere in considerazione, certamente non meno importante, ed è relativo al diritto alla riservatezza della persona oggetto di indagine.

I dati relativi alla localizzazione del veicolo e al tragitto dello stesso riguardano, infatti, una persona fisica identificata o identificabile, e la legittimità del trattamento di questi dati deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza).

Il trattamento dei dati raccolti deve pertanto essere conforme al GDPR 679/2016, con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte.

Questo aspetto - che nulla ha a che vedere con la irrilevanza penale dell'utilizzo del GPS - è spesso tralasciato. La conseguenza è che la denuncia penale viene inizialmente archiviata, ma non è inusuale che successivamente una nuova denuncia venga riproposta con successo relativamente alla violazione della tutela dei dati personali, proprio perché non sono stati presi i dovuti accorgimenti e rispettati gli adempimenti previsti dalla nuova normativa sulla privacy.

L'esito finale sarà l'archiviazione della denuncia per illecita interferenza nella vita privata, cui seguirà però, una pesantissima multa per violazione del GDPR, fatta salva la possibilità che questa violazione non comporti essa stessa una responsabilità penale per inesistenza del bilanciamento dei diritti di cui sopra.

Si ricorda, inoltre, che per utilizzare il GPS resta indispensabile provvedere alla compilazione del registro degli affari, acquisire un incarico scritto in cui viene appunto evidenziato il rapporto tra committente e persona oggetto di indagine, nonché la specifica del diritto da tutelare in sede giudiziaria.

GPS sì ma nel rispetto della privacy

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In conclusione, sia da un punto di vista penale sia di privacy è assolutamente legittimo l'uso di un sistema GPS da parte di un investigatore privato per seguire gli spostamenti di una persona.

È però necessario che i dati siano raccolti e trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'indagine, e con il solo fine di tutelare o difendere un diritto in sede giudiziaria.


G. L. Rabita
Presidente della Leonardo Intelligence
Tenente dei Carabinieri in congedo

A. Pedicone
Consigliere per gli Studi Legislativi - Leonardo Intelligence
Analista di intelligence internazionale

Leonardo Intelligence
Comitato per gli Studi legislativi
Via Fasana 28, 00195 Roma
www.leonardointelligence.it - info@leonardointelligence.it


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