La Cassazione ribadisce che l'addebito della separazione per infedeltà di uno dei due coniugi può essere disposto solo se chi ha subito il tradimento riesce a dimostrare che la questo evento è stata la causa della fine del matrimo

Niente addebito per il tradimento successivo alla crisi del rapporto

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Non è addebitabile la separazione alla moglie che tradisce, se il matrimonio è già in crisi. Lo dimostra la richiesta di aiuto della donna a un centro antiviolenza e a un Policlinico per avere sostegno psicologico a causa dei conflitti matrimoniali. Corretta l'applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio da parte della Corte di Appello. Questo in sintesi quanto emerge dall'ordinanza n. 11130/2022 della Corte di Cassazione (sotto allegata)

Revoca dell'addebito in sede di appello

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Il giudice dell'appello revoca l'addebito della separazione decisa dal giudice di primo grado e pronunciata su istanza del marito. Per la Corte, anche se accertata l'infedeltà della moglie, non è a questa condotta che deve attribuirsi la causa delle fine del matrimonio. Tra i coniugi era già presenta una profonda frattura.

Per il marito la crisi non preesisteva al tradimento

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Il coniuge soccombente nel ricorrere in Cassazione rileva che:

il tradimento è causa sufficiente della pronuncia di addebito della separazione non solo perché si presume che la stessa abbia reso intollerabile la convivenza, ma anche perché della preesistente crisi matrimoniale deve essere data una prova rigorosa;

contesta inoltre la lettura degli elementi probatori risultante dalla sentenza impugnata, precisando che l'unica lettura corretta è quella del giudice di primo grado;

con il terzo infine contesta la valenza del documento medico prodotto come prova della pregressa crisi matrimoniale, in quanto dallo stesso emerge solo uno stato di insoddisfazione della moglie, che non può essere ricondotto a una crisi del matrimonio.

Chi chiede l'addebito deve provare che la crisi è causata dall'infedeltà

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La Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva che i motivi sollevati, relativi in sostanza alla valenza probatoria dell'infedeltà in relazione alla fine del matrimonio e alla distribuzione dell'onere probatorio, sono inammissibili e infondati.

Gli Ermellini ricordano che spetta a chi invoca l'infedeltà dell'altro coniuge ai fini dell'addebito dimostrare l'efficacia causale di questa condotta con la fine del matrimonio. All'altro coniuge spetta invece dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento.

Nel caso di specie la Corte D'appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando come la moglie si fosse rivolta a un centro Anti-violenza e avesse chiesto un supporto psicologico presso un locale Policlinico, proprio per risolvere i conflitti matrimoniali. Il marito ha ammesso che negli ultimi tre anni la moglie fosse cambiata, a riprova dello stato psicologico della stessa. Elementi dai quali il giudice ha desunto la preesistenza di una crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà invocata dal marito per addebitare la separazione alla moglie. Valutazione di merito che, ricorda la Cassazione, è insindacabile in sede di legittimità.

Leggi anche L'addebito della separazione per infedeltà coniugale

Scarica pdf Cassazione n. 11130-2022

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