Agevolazioni prima casa se si possiede un immobile inagibile
Gabriella Lax |

Agevolazioni prima casa se si possiede un immobile inagibile

Il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'immobile "pre-posseduto" versi in condizioni di inagibilità, sulla base di apposita dichiarazione dell'Autorità competente
Dall'Agenzia delle entrate il principio di diritto sull'applicazione della c.d. agevolazione "prima casa" per l'acquisto di un altro immobile in casi particolari

Dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre-posseduto"

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto di un altro immobile, nel caso in cui l'immobile "pre-posseduto" si trovi in condizioni di inagibilità, sulla base di apposita dichiarazione dell'Autorità competente. Le spiegazioni sono fornite dal principio di diritto del 17 marzo 2022 (in allegato). Per l'Agenzia è possibile beneficiare dell'agevolazione in esame per l'acquisto di un nuovo immobile fino al permanere della dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre-posseduto", indisponibile per il proprietario.

Cause della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari

L'Ok dell'Agenzia sulla ripetizione dell'agevolazione riguarda il caso in cui l'immobile venga dichiarato inagibile. Dovranno tuttavia essere attestate dall'autorità competente le cause della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio.

Requisiti dell'immobile "pre-posseduto"

L'inidoneità dell'immobile, per essere presa in considerazione, dovrà avere determinate caratteristiche, ossia oggettiva ed assoluta; attestata da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente. Nel dettaglio, in relazione ai requisiti, con «risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017, concernente una ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, è stato affermato come, per effetto dell'evento stesso, si è verificato "un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative".

L'oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre posseduto" risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, porta a ritenere, secondo l'Agenzia che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", si potrà beneficiare dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto del nuovo immobile.

Dunque nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata".




Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi