La Cassazione sull'impossibilità di sanatoria della procura falsa e sull'ammissibilità della querela di falso

Procura falsa e impossibilità sanatoria

Falsificazione materiale della procura e invalidazione di tutti gli atti processuali successivi per impossibilità di sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c E' quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione - prima sezione Civile - con l'ordinanza n. 38735/2021 del 6.12.2021, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dallo scrivente avvocato.

La vicenda

La vicenda trae spunto da un ricorso prefallimentare, al quale era stata allegata una procura contraffatta mediante fotomontaggio di altra procura conferita per un precedente procedimento monitorio (era stato sostituto Tribunale di Benevento con Tribunale di Teramo ed era stata eliminata la parte sull'eliminazione di domicilio).

La circostanza era stata eccepita dall'esponente in sede di reclamo fallimentare, con la presentazione di una querela di falso in via incidentale, che tuttavia non era stata ammessa dalla Corte di Appello di Ancona, in quanto ritenuta irrilevante, in ragione della asserita sanatoria ex art. 182 c.p.c. del difetto di rappresentanza.

Falsità della procura e invalidità intera procedura

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame, annullava la sentenza

della Corte marchigiana in ragione del manifesto errore di diritto commesso per l'uso semplicistico dell'art. 182 c.p.c., affermando che la falsità materiale della procura, ove accertata, determina l'invalidità dell'intera procedura, non trattandosi di difetto sanabile ex art. 182 c.p.c. La falsità materiale, infatti, prosegue la Corte - dovendo essere intesa come invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione dell'atto introduttivo del giudizio - incide in via diretta sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico. Per tale motivo l'originario difetto di rappresentanza non risulta sanabile, sic et simpliciter, invocando la sanatoria
prevista dall'art. 182 c.p.c., ma risulta di preliminare rilievo, qualora richiesto, procedere all'accertamento della falsità materiale della procura stessa per il tramite di giudizio di querela di falso.

Ora la Corte di Appello di Ancona, in applicazione del principio di dritto affermato dalla Corte di Cassazione, dovrà valutare la rilevanza della querela di falso proposta in via incidentale dall'esponente avvocato.

Scarica pdf Cass. n. 38735/2021

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