Per la Cassazione, la coincidenza del tasso nominale e del tasso effettivo degli interessi rende illegittimo l'anatocismo

La Cassazione torna sull'anatocismo bancario

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L'anatocismo o capitalizzazione degli interessi bancari che dir si voglia è, ancora una volta, al centro del dibattito giuridico tra banche e correntisti. Interessante è la recentissima pronuncia della Cassazione Civile, Sez. VI, del 10 febbraio 2022, n. 4321, con la quale è stato fissato il seguente principio di diritto:

"La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione".

Il calcolo degli interessi sugli interessi scaduti è una pratica espressamente vietata dall'art. 1283 c.c.

Infatti, la citata norma dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non producono interessi se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di accordo successivo alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Nonostante il divieto a carattere imperativo posto dall'art. 1283 c.c., le Banche hanno applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito dei correntisti maturate per un tempo lunghissimo.

Divieto anatocismo: la sentenza del 1999

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Tale situazione si è procrastinata fino ad una fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, secondo cui: "È nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente

bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente - tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi - giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi".

A seguito della suddetta pronuncia della Suprema Corte, la pratica anatocistica diveniva, di fatto, illegittima tout court, in quanto fondata su un uso negoziale e non normativo.

Il legislatore allora, per evitare l'esplodere del contenzioso bancario, intervenne con una norma di urgenza, il D.lgs. n. 342/99 che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1999, prevedeva, all'art. 25, comma 2 e comma 3, la modifica dell'art. 120 T.U.B.

Fu, dapprima, modificata la rubrica della norma in esame in "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".

Ed, inoltre, fu introdotto il nuovo secondo comma, con l'attribuzione al CICR del compito di definire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

La Deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 prescrive all'art. 2 la disciplina applicabile ai conto corrente: "Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità".

Per i nuovi contratti, l'art. 6 prevede che vengano indicati "la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse pattuito. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".

La disciplina in esame è stata ancora modificata prima con decorrenza 1° gennaio 2014 e poi 1° ottobre 2016.

Coincidenza tasso nominale ed effettivo

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Sovente accade, come nella fattispecie portata all'attenzione della Suprema Corte, che nei moduli contrattuali relativi ai conti correnti bancari pur in presenza di una specifica clausola che prevede la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, il tasso nominale annuo creditore coincida con quello effettivo. È evidente che la coincidenza tra tasso nominale e tasso effettivo è finanziariamente possibile solo in regime di capitalizzazione semplice, diversamente se viene prevista una capitalizzazione, ad esempio trimestrale, proprio perché gli interessi del secondo trimestre (e così dicasi per i successivi periodi) si calcolano sia sul capitale che sugli interessi del primo trimestre si ha una lievitazione del tasso effettivo.

Un esempio

Facciamo un esempio per dimostrare con i numeri quanto contestato.

Capitale Iniziale: euro 100,00

Data Iniziale: 01/01

Data Finale: 31/12

Tasso di Interesse: 5,00%

Regime capitalizzazione: semplice

PERIODO CAPITALE TASSO INTERESSI

01/01 31/12 100,00 5,00% 4,99

Regime capitalizzazione: trimestrale

TRIMESTRE CAPITALE TASSO INTERESSI

01/01 31/03 100,00 5,00% 1,22

01/04 30/06 101,22 5,00% 1,26

01/07 30/09 102,48 5,00% 1,29

01/10 31/12 103,77 5,00% 1,31

Quindi, nel caso di assenza di anatocismo gli interessi maturati ammontano ad euro 4,99, mentre nell'ipotesi di capitalizzazione trimestrale gli interessi calcolati sono pari ad euro 5,08.

Tanto che si passa da un TASSO NOMINALE ANNUO del 5,00% ad un TASSO EFFETTIVO ANNUO del 5,11%.

A dimostrazione che pur in presenza di un capitale esiguo (100,00 euro) NON può esserci coincidenza tra tasso nominale ed effettivo in caso di capitalizzazione periodica (trimestrale, nella specie).

Ammissibilità dell'anatocismo

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La coincidenza delle percentuali, soprattutto con riferimento agli interessi creditori per la parte correntista, può derivare:

- da una misura esigua degli interessi che, di fatto, non genera alcuna capitalizzazione, in violazione della reciprocità imposta per legge;

- mancata indicazione del tasso capitalizzato, che non può essere sopperita dalla sterile previsione di una clausola contrattuale che assicura la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.

Infatti, la Cassazione ha sottolineato come le condizioni di ammissibilità dell'anatocismo nei contratti di conto corrente, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, sono DUE e devono COESISTERE:

1. apposita previsione contrattuale;

2. indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione.


Dott.ssa Anna Maria Pia Chionna

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