Specializzazione avvocati: legittimo articolare i settori civile, penale e amministrativo in ulteriori indirizzi, legittimo il dm che li ha previsti

I titoli di specializzazione devono rispondere alla domanda del mercato

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Per il TAR del Lazio non è fondata la censura con la quale si contesta l'assenza di copertura legislativa degli indirizzi in cui sono stati articolati i principali settori di specializzazione degli avvocati: civile, penale e amministrativo. Esclusa inoltre la carenza dei criteri utilizzati per individuare gli indirizzi. L'assenza di specialità autonome per alcune materie non è determinata dalla mancanza di esperti in quel settore, ma dal fatto che nel mercato non c'è una domanda specifica tale da giustificare un titolo apposito per l'avvocato esperto in quella materia. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 1278/2022 del TAR Lazio.

Avvocati contro il decreto specializzazioni

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Diversi Consigli dell'Ordine ricorrono contro il Ministero della Giustizia e nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, con l'intervento ad adiuvandum e ad opponendum di associazioni di avvocati e altri organismi dell'avvocatura per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero della Giustizia n. 144/2015 contenete il "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012", come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia n. 163/2020 e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

L'individuazione degli indirizzi è priva di copertura legislativa

La ragione del ricorso verte principalmente sulla "rilevanza assegnata, ai fini dell'acquisizione del titolo di avvocato specialista, nell'ambito di ciascuno dei tre settori individuati (civile, penale e amministrativo), agli indirizzi nei quali si specifica ogni settore, "quali segmenti di specializzazione nei settori del diritto civile, penale e amministrativo"; tale individuazione sarebbe priva di copertura legislativa."

Il settore di specializzazione può essere articolato in più indirizzi

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Il TAR Lazio però è di parere contrario, tanto che respinge il ricorso, ritenendo infondato il rilevo dell'assenza di copertura legislativa degli indirizzi dei settori di specializzazione.

"Come è agevole rilevare dalla lettura della disposizione (art. 9, legge n. 247/2012) la stessa non disciplina specificamente "il settore di specializzazione", determinandone caratteristiche o ampiezza, ma si limita a menzionarlo genericamente, di tal che deve ritenersi che il riferimento al settore non precluda la possibilità di articolare quest'ultimo, al suo interno, in più indirizzi, al fine di meglio descrivere e circoscrivere l'ambito di specializzazione, che è poi la finalità di tale disciplina; ciò tanto più se si considera che l'indicazione dell'indirizzo di specializzazione non è imprescindibile, ma costituisce una facoltà per il professionista, che ben potrà optare per l'indicazione più generale della specializzazione nel macro-settore."

L'assenza di previsioni legislative specifiche comunque, ricorda il TAR, non è un vizio tale da condurre all'annullamento delle disposizioni censurate. L'individuazione dei diversi indirizzi inoltre ha già superato il vaglio anche del Consiglio di Stato.

Il TAR segnala infine che "Naturalmente, trattandosi di distinzioni e classificazioni di natura opinabile e per definizione non esaustive, potranno pur sempre ravvisarsi delle materie non adeguatamente menzionate o disciplinate; tuttavia, l'attuale assetto della suddivisione in settori e indirizzi, frutto come detto di approfondita analisi e di un compiuto contraddittorio procedimentale con le parti interessate, ed incentrato sull'omogeneità disciplinare e sulla specialità della giurisdizione, non evidenzia ulteriori profili di irragionevolezza o illogicità, sottraendosi così alle censure proposte, tenuto conto, come detto, della inevitabile opinabilità della categorizzazione."

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Scarica pdf TAR Lazio n. 1278/2022

Foto: 123rf.com
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