Per la Cassazione, se il parchimetro non accetta banconote o carte e non viene pagato perché non si hanno monete la sosta a pagamento è comunque illegittima

Mancato pagamento della sosta nelle strisce blu

[Torna su]

Non è giustificabile e quindi va respinto il ricorso avanzato nei confronti di una multa irrogata per il mancato pagamento di un parcheggio. Non rileva che il parchimetro non accetti banconote o carte di credito e che il cittadino in quel momento non avesse monete con sé, anche perché non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione prevista per la sosta a pagamento, condizione unica che gli avrebbe evitato il rimprovero sanzionatorio. Sanzione legittima quindi per gli Ermellini. Questo quanto chiarito dalla Cassazione nella ordinanza n. 277/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un cittadino ricorre al Giudice di Pace competente per territorio, contro l'ordinanza ingiunzione della Prefettura dopo il ricorso intrapreso nei confronti di un verbale con cui gli era stata irrogata una contravvenzione per aver lasciato la propria auto in sosta in un parcheggio a pagamento, senza pagare la tariffa prescritta.

Il Giudice di Pace rigetta il ricorso, così come il Tribunale in sede di Appello.

Parchimetro non predisposto per banconote o carte: sosta legittima?

[Torna su]

Al cittadino sanzionato non resta che ricorrere in Cassazione per far valere le sue ragioni con i seguenti due motivi:

  • multa illegittima perchè i parchimetri del Comune non accettano banconote né carte di credito;
  • quel giorno non aveva monete con sé per provvedere al pagamento, la sosta quindi doveva ritenersi legittima anche in caso di mancato adempimento.

L'automobilista deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per pagare

[Torna su]

La Cassazione dichiara illegittimo il ricorso sollevato, condividendo le conclusioni del relatore, il quale, nel trattare i due motivi congiuntamente li dichiara inammissibili in quanto "in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi in tal caso, presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore (...). L'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto - tutto il possibile per osservare la legge -, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso - rimane a carico dell'agente."

Ora, nel caso di specie tale onere non è stato assolto in base alle valutazioni dei giudici di merito, non sindacabili in sede di legittimità, in quanto la revisione delle valutazioni tende solo a ottenere una nuova pronuncia di fatto, che è una finalità estranea al giudizio di legittimità.

Leggi anche Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis!

Scarica pdf Cassazione n. 277/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: