Il Ministero dell'interno rende note le opinioni e i suggerimenti del Garante Privacy per evitare che le notifiche delle multe via pec violino la privacy

Garante Privacy e notifiche multe via pec agli studi professionali

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Con la circolare protocollo 300/STRAD/1/10060.U/2021 (sotto allegata) il Ministero dell'Interno rende nota la posizione del Garante della privacy sul tema delle notifiche a mezzo pec dei verbali agli indirizzi certificati degli studi professionali, come esposto nella nota n. DRP/PS/147434 del 27 ottobre u.s.

Le multe comunicate sulla pec sono visibili dal personale

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Il Garante privacy interviene su tale problematica alla luce dei tanti reclami giunti da avvocati che hanno lamentato la visibilità delle multe da parte dei collaboratori di studio sulla pec assegnata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza. Fatti che hanno determinato il Garante alla decisione di escludere il ricorso alla notifica via pec delle multe relative alle violazioni del codice della Strada agli studi professionali.

Come già chiarito nella precedente circolare 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020 del Ministero dell'Interno infatti la notifica via pec, il cui indirizzo viene ottenuto dalla consultazione del registro INI-PEC, può anche dare origine a una comunicazione illecita di dati personali a terzi.

Il problema si pone purtroppo per gli studi legali perché al momento non è ancora operativo l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).

Problema di non poco conto, al quale il Ministro dell'Interno aveva tentato di dare una soluzione attraverso alcune importanti indicazioni operative con la suddetta circolare del 2020.

Non si possono notificare le multe sulla pec dell'Ordine

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La soluzione del Garante è estrema, in quanto esclude la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista. Non c'è soluzione per tutelare la privacy fino a quando non sarà operativo l'INAD perché:

  • il Professionista già presente nell'INI-PEC, non può registrarsi all'INAD con conseguente preclusione "di eleggere, in tale sistema, il domicilio
    digitale in qualità di Professionista, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell'INAD in qualità di persona fisica";
  • "solo i Professionisti hanno facoltà di eleggere nell'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale. La distinzione tra i due domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto e resa evidente all'interno dell'INAD sia all'interessato, al momento dell'elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell'INAD";
  • "tale facoltà, consentirebbe al professionista di eleggere un domicilio digitale "per fini personali" non utilizzato per finalità lavorative (e, dunque, visibile di default ai suoi collaboratori), garantendo, nel caso di ricezione di atti destinati alla persona fisica e non al "professionista", il pieno rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza degli stessi."

Leggi anche Multe via pec: in Gazzetta il decreto

Scarica pdf Circolare pec viminale

Foto: 123rf.com
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