Avv. Cristina Matricardi |

Garante comunicazioni: piani tariffari chiari e trasparenza delle condizioni: sanzioni salate operatori inadempienti

Il Garante per le garanzie nelle Comunicazioni ha reso noto di aver emanato un provvedimento (n. 126/07/CONS) con il quale ha precisato che i consumatori debbono essere liberi di scegliere consapevolmente tra le varie offerte di piani tariffari telefonici presenti sul mercato, sia per la rete fissa sia per quella mobile. Il provvedimento, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene l'indicazione di alcune misure poste in essere al fine di tutelare l'utenza. Tra le novità evidenziamo il diritto del consumatore, ribadito dal Garante, di conoscere gratuitamente il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche applicate secondo quanto stabilito dal suo contratto, oltre al suo profilo di consumo telefonico, con il quale si intende il resoconto circa il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati), oltre che la durata media e quella totale delle chiamate effettuate. Nel provvedimento è stato quindi stabilito che in caso di carte prepagate, tali dati dovranno essere accessibili all'utente via internet (accesso riservato), o comunicati dall'operatore telefonico con un messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito, oppure via SMS gratuito, digitando un codice. Per gli abbonati invece tali dati dovranno essere specificati in ogni bolletta e almeno una volta l'anno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti al contratto in corso. Nella decisione viene inoltre precisato l'obbligo per l'operatore di informare l'utente, quando quest'ultimo abbia sottoscritto opzioni o promozioni a pagamento per usufruire di una quantità di servizi predeterminata (sia circoscritta nel tempo, sia in riferimento al volume), circa l'imminente esaurirsi delle predette quantità e del ripristino delle condizioni. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede inoltre la possibilità per l'Autorità o il Ministero di infliggere sanzioni, anche piuttosto salate (si va da 5.800 a 58.000 Euro) agli operatori che non rispettano queste nuove regole di trasparenza.

Leggi il provvedimento

Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;

b) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) "consumatore": la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

e) "operatore della telefonia": un’impresa che è autorizzata, tra l’altro, a fornire al pubblico servizi telefonici accessibili al pubblico;

f) "servizio di comunicazione elettronica": i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

g) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

h) "utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento introduce misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato in attuazione dell’articolo 71 del Codice.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile.

3. Con successivi provvedimenti, l’Autorità può estendere l’ambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori diversi da quelli di cui al comma 2.

Articolo 3

(Informazioni al consumatore)

1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente:

a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;

b) il proprio profilo di consumo telefonico.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l’operatore della telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta l’anno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti al contratto in corso.

3. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto all’informazione di cui al comma 1, lettera a), mediante accesso interattivo alla rete.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), l’operatore della telefonia, fornisce con cadenza bimestrale il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.

5. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 4 mediante accesso riservato che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:

a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;

b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore;

c) via SMS gratuito, digitando un codice.

6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.

Articolo 4

(Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo tipologie standard di consumo)

1. Al fine di assicurare al consumatore strumenti di comparazione tra le offerte proposte sul mercato, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, individua con apposito provvedimento una congrua articolazione di tipologie standard di consumo dei servizi di telefonia.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con le quali gli operatori della telefonia indicano nei propri siti web la valorizzazione in termini di spesa delle offerte proposte, in relazione a ciascuna tipologia standard di consumo.

Articolo 5

(Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo i profili di consumo individuali)

1. Allo scopo di consentire al consumatore valutazioni personalizzate di convenienza economica tra le offerte, comunque denominate, proposte dallo stesso operatore, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, definisce le modalità con le quali gli operatori della telefonia rendono disponibili, sui propri siti web, guide interattive per la valorizzazione in termini di spesa delle offerte sottoscrivibili in base allo specifico profilo di consumo proprio del singolo richiedente.

Articolo 6

(Confrontabilità tra offerte di telefonia di operatori diversi)

1. L’Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.

Articolo 7

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, si applicano le sanzioni previste dall’art. 98, comma 16, del Codice [8], come modificato dall’art. 34 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006 n. 286.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.



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