Il Garante per le Comunicazioni (Delibera 96/07/CONS pubblicata in G. U. 2.3.2007) ha reso noto che lo scorso 6 marzo è entrata in vigore la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dà attuazione alle norme Decreto Bersani sulla trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte tariffarie degli operatori della telefonia.
Nel provvedimento, l'Autorità ha stabilito che il costo del traffico telefonico (espresso in IVA inclusa) dovrà essere chiaro ed evidente in tutte le sue voci e i prezzi dovranno anche essere rapportati a un parametro temporale ben determinato.
Nel provvedimento inoltre l'Autorità ha precisato che gli operatori dovranno indicare specificamente nella home page del proprio sito una pagina delle offerte che gli utenti potranno facilmente consultare anche per un confronto tra le varie tariffe. Nella pagina naturalmente gli operatori dovranno indicare chiaramente se le offerte indicate sono (o meno) ancora sottoscrivibili e, in caso di risposta positiva, gli operatori dovranno rendere disponibili attraverso collegamenti ipertestuali i prospetti informativi contenuti negli allegati alla delibera, le condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta ed uno schema grafico con la struttura dettagliata delle offerte, nonché delle opzioni e promozioni ad esse collegate.
Tale lista dovrà anche essere inviata all'Autorità stessa, che provvede quindi alla pubblicazione sul proprio sito di un apposito elenco delle pagine web con le tariffe degli operatori.
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
"Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;
"Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
"Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
"consumatore": la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
"operatore della telefonia": un’impresa che è autorizzata, a fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;
"servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
"opzione": una specifica declinazione, non sottoscrivibile separatamente e di durata non predefinita, di una determinata offerta, orientata verso le esigenze di un particolare profilo di consumo della clientela, che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;
"promozione": una condizione accessoria ad una determinata offerta, di durata predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai consumatori da parte degli operatori della telefonia, fissa e mobile.
Articolo 3
(Trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia)
1. Gli operatori della telefonia formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico.
2. Al fine di consentire ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato, gli operatori della telefonia assicurano che i consumatori abbiano accesso a informazioni semplici e sintetiche in base alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.3. Gli operatori della telefonia pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla "home page", l’elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno. Per le offerte sottoscrivibili gli operatori integrano l’elenco rendendo disponibili attraverso collegamenti ipertestuali:
i prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5;
le condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta;
uno schema grafico che mostri in dettaglio la struttura delle offerte sottoscrivibili e delle opzioni e promozioni ad esse collegate.
4. L’elenco di cui al comma 3 è inviato contestualmente, in formato elettronico, con richiesta di conferma di ricezione, all’Autorità, all’indirizzo pianitariffari@agcom.it, con l’indicazione dell’indirizzo della relativa pagina web.
5. L’Autorità pubblica sul proprio sito web (www.agcom.it) un’apposita lista delle pagine web degli operatori della telefonia ove sono reperibili gli elenchi di cui al comma 4.
6. Nelle informazioni pubblicitarie relative alle offerte ed alle opzioni e promozioni ad esse collegate, i prezzi sono comprensivi di I.V.A. e comunque debbono essere indicate chiaramente le modalità con cui il consumatore può ottenere le informazioni di maggiore dettaglio.
Articolo 4
(Telefonia mobile)
1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle proprie offerte:
nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;
nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell’offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonchè i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;
il prezzo degli SMS.
2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
3. Le voci di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A [14], che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.
Articolo 5
(Telefonia fissa)
1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia su reti fisse devono indicare nelle proprie offerte:
nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti, il costo complessivo di una connessione ad internet a banda stretta (dial up) e di una connessione a larga banda, per la durata di 30 e 60 minuti;
nel caso di tariffazione omnicomprensiva, le medesime informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 3 minuti, verso reti fisse locali, reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
3. Le voci che compongono il traffico telefonico di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B [15], che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.
Articolo 6
(Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 1, comma 31, della legge31 luglio 1997, n. 249 [16].
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di rivedere la presente delibera e di emanare ulteriori disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche applicate alla fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche anche ai sensi del Codice.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Leggi il provvedimento
Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 96/07/CONS Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (G.U n.53 del5 2 marzo 2007)Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
"Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;
"Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
"Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
"consumatore": la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
"operatore della telefonia": un’impresa che è autorizzata, a fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;
"servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
"opzione": una specifica declinazione, non sottoscrivibile separatamente e di durata non predefinita, di una determinata offerta, orientata verso le esigenze di un particolare profilo di consumo della clientela, che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;
"promozione": una condizione accessoria ad una determinata offerta, di durata predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai consumatori da parte degli operatori della telefonia, fissa e mobile.
Articolo 3
(Trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia)
1. Gli operatori della telefonia formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico.
2. Al fine di consentire ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato, gli operatori della telefonia assicurano che i consumatori abbiano accesso a informazioni semplici e sintetiche in base alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.3. Gli operatori della telefonia pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla "home page", l’elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno. Per le offerte sottoscrivibili gli operatori integrano l’elenco rendendo disponibili attraverso collegamenti ipertestuali:
i prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5;
le condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta;
uno schema grafico che mostri in dettaglio la struttura delle offerte sottoscrivibili e delle opzioni e promozioni ad esse collegate.
4. L’elenco di cui al comma 3 è inviato contestualmente, in formato elettronico, con richiesta di conferma di ricezione, all’Autorità, all’indirizzo pianitariffari@agcom.it, con l’indicazione dell’indirizzo della relativa pagina web.
5. L’Autorità pubblica sul proprio sito web (www.agcom.it) un’apposita lista delle pagine web degli operatori della telefonia ove sono reperibili gli elenchi di cui al comma 4.
6. Nelle informazioni pubblicitarie relative alle offerte ed alle opzioni e promozioni ad esse collegate, i prezzi sono comprensivi di I.V.A. e comunque debbono essere indicate chiaramente le modalità con cui il consumatore può ottenere le informazioni di maggiore dettaglio.
Articolo 4
(Telefonia mobile)
1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle proprie offerte:
nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;
nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell’offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonchè i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;
il prezzo degli SMS.
2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
3. Le voci di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A [14], che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.
Articolo 5
(Telefonia fissa)
1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia su reti fisse devono indicare nelle proprie offerte:
nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti, il costo complessivo di una connessione ad internet a banda stretta (dial up) e di una connessione a larga banda, per la durata di 30 e 60 minuti;
nel caso di tariffazione omnicomprensiva, le medesime informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 3 minuti, verso reti fisse locali, reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
3. Le voci che compongono il traffico telefonico di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B [15], che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.
Articolo 6
(Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 1, comma 31, della legge31 luglio 1997, n. 249 [16].
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di rivedere la presente delibera e di emanare ulteriori disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche applicate alla fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche anche ai sensi del Codice.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.





