Per la Cassazione, l'immigrato extra UE che vuole essere ammesso al patrocinio gratuito può presentare l'autocertificazione se non può produrre l'attestazione consolare

Ammesso al gratuito patrocinio cittadino extra Ue con autocertificazione

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In relazione alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per lo straniero appartenente a un paese extra UE, l'impossibilità di produrre l'attestazione consolare dei suoi redditi e dei suoi beni può essere superata attraverso la produzione dell'autocertificazione. Non si può comunque chiedere la prova della impossibilità assoluta perché si finirebbe per privare della difesa chi è senza mezzi.

Questi i principi sanciti dalla Cassazione nell'ordinanza n. 32766/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Uno straniero fa presente di aver ottenuto la protezione sussidiaria dal Tribunale, richiesta a cui il Ministero dell'interno ha fatto appello. Il ricorrente quindi si è costituito, avanzando nel contempo istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata in precedenza dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La Corte di Appello non statuisce sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e anche dopo che la difesa produce autocertificazione da cui risulta che il soggetto non è titolare di beni mobili e immobili la Corte rigetta l'istanza. Decisione che viene opposta, ma che la Corte conferma nuovamente.

Se manca la documentazione necessaria il giudice deve chiederla

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L'immigrato decide quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione innanzi alla quale solleva i seguenti motivi:

  • con il primo motivo contesta la decisione nel punto in cui afferma, nel rigettare l'opposizione, che in atti non era stata presenta una certificazione idonea a consentire la necessaria verifica della sussistenza delle condizioni per ammettere il richiedente al patrocinio gratuito. Affermazione criticabile soprattutto perché mai la Corte ha sollecitato l'integrazione della documentazione necessaria. La difesa del ricorrente inoltre aveva depositato la documentazione da cui risultava la condizione reddituale dell'assistito con un'autocertificazione depositata, intestata e vidimata dall'Ambasciata nigeriana da cui risultava la mancata presentazione di non aver percepito nel 2016 redditi né di possedere beni mobili e immobili;
  • con il secondo invece si denuncia la mancata richiesta da parte del giudice dell'opposizione della documentazione mancante, se quella prodotta era ritenuta carente.

L'autocertificazione può sopperire all'attestazione consolare

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La Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza della Corte di Appello perché i due motivi sollevati, che esamina congiuntamente perché connessi, sono fondati.

La Corte fa presente che l'art. 94 comma 2 del dlgs n. 25/2008 sul patrocinio gratuito prevede che, se è impossibile per il richiedente produrre la certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nell'istanza, per quanto riguarda la sua situazione reddituale, il cittadino di Stati extra UE "la sostituisce, a pena d'inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione."

Assolutamente rituale la produzione da parte del ricorrente della autocertificazione prodotta nel corso del giudizio di merito a integrazione della precedente, visto che nel procedimento di ammissione al patrocinio gratuito la documentazione può essere prodotta anche nella fase di opposizione al provvedimento di rigetto.

La Corte di Appello, ricorda la Cassazione, ha affermato che in giudizio non è stata prodotta alcuna certificazione idonea a dimostrare le capacità reddituali del richiedente, essa però non ha chiarito le ragioni per le quali le certificazioni prodotte non erano idonee.

La giurisprudenza chiarisce poi che l'impossibilità di produrre documenti per lo straniero non deve essere un'impossibilità assoluta anche perché una tesi così restrittiva finirebbe per negare il gratuito patrocinio a quei soggetti che magari non hanno i mezzi e le possibilità di sollecitare lo Stato di origine a produrre i documenti necessari.

Sempre la giurisprudenza ha precisato comunque che "Il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate."

Ora, poiché non c'è alcun riferimento nella decisione impugnata alle due dichiarazioni prodotte dal ricorrente e poiché, anche qualora il rigetto sia frutto di un vaglio delle stesse non sono indicate ragioni logiche che hanno condotto la Corte a ritenerle inidonee, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza cassata.

Scarica pdf Cassazione n. 32766/2021

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