Dal Mef arriva il decreto con termini e modalità per l'annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5mila euro

Stralcio cartelle, il decreto in GU

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021 il decreto Mef 14 luglio 2021 relativo ai "Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010" (in allegato).

Viene così data attuazione a quella parte del decreto Sostegni che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Un provvedimento che riguarda le fisiche e giuridiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Stralcio cartelle fino a 5.000 euro

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Proprio il quinto comma dello stesso articolo aveva chiarito che sarebbe stato necessario un decreto ministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sostegni, per la definizione delle modalità e delle date relative all'annullamento dei debiti; del relativo discarico e dell'eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Il provvedimento stabilisce la data di sospensione della riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e di sospensione dei relativi termini di prescrizione.

I carichi esclusi

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Oggetto dell'annullamento saranno i debiti che al 23 marzo 2021 hanno un importo residuo di 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (nel computo non vanno considerati gli interessi di mora e l'aggio di riscossione); i debiti che risultano dai singoli carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

Sono interessati non solo i debiti nei confronti del Fisco, ma anche quelli nei confronti degli altri enti pubblici e privati che si sono affidati alla riscossione mediante ruolo. Il riferimento temporale 1° gennaio 2020-31 dicembre 2010, non va verificato rispetto alla data di notifica della cartella ma rispetto alla data di consegna del ruolo dall'Ente creditore all'Agente della riscossione.

I debiti che non rientrano nello stralcio sono: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione europea; i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea; l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

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Foto: 123rf.com
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