La pec europea, tecnicamente REM (Registered Electronic Mail), è un servizio elettronico per il recapito certificato e qualificato, destinato a soppiantare la pec tradizionale

Cos'è la pec europea

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Della pec europea (tecnicamente REM Registered Electronic Mail) si parla ormai da anni.

Il primo passo significativo che è stato compiuto in Italia però è stato realizzato con l'emanazione del dl n. 135/2018, il quale ha affidato ad un DPCM, l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità della PEC alle regole sancite dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'entrata in vigore del DPCM comporta l'abrogazione dell'art. 48 del CAD, per cui la PEC, come la conosciamo oggi, dovrà intendersi abrogata.

Deve ricordarsi infatti che il CAD ammette anche l'utilizzo di un altro servizio elettronico per il recapito certificato e qualificato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 910/2014 meglio noto come aIDAS.

Insomma, la pec è destinata a scomparire per dare spazio alla REM, anche se per i gestori non è ancora stata stabilita una data certa per la migrazione.

Detto questo vediamo di capire meglio come e perché è nata la pec europea e quali sono le novità tecniche e giuridiche che la riguardano.

Finalità della pec europea

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L'idea della pec europea nasce quando il Consiglio Europeo, nelle conclusioni del 27 maggio 2011, ha invitato la Commissione Europea a dare il suo contributo al mercato unico, creando le condizioni necessarie per il riconoscimento reciproco e transfrontaliero di funzioni essenziali come quelle che hanno a che fare con i servizi elettronici di recapito.

A specificarlo è stato il Regolamento UE 910/2014 (sotto allegato) "in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" che nel considerando n. 66 precisa: "È essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali esistenti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato. Tale quadro potrebbe aprire inoltre per i prestatori di servizi fiduciari dell'Unione nuove opportunità di mercato per l'offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei".

Pec tradizionale e pec europea: differenze

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Dalla premessa appare chiaro che la pec europea è un servizio di recapito frontaliero certificato o molto più semplicemente è uno strumento elettronico che permette di recapitare messaggi certificati in tutta Europa.

Il servizio pec disponibile in Italia infatti, ad oggi consente di recapitare messaggi di posta elettronica certificata con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, solo sul territorio italiano.

Grazie alla nuova pec europea tutto questo può varcare i confini. Si potranno di conseguenza inviare email certificate con valore legale di una raccomandata postale in tutta Europa.

Per fare questo però è necessario adottare schemi interoperabili di eDelivery, ossia di recapito elettronico che risultino conformi ai criteri fissati dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

I criteri elaborati dall'Agid

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I criteri necessari per rendere le caselle pec italiane valide in tutta Europa, sono stati elaborati dall'Agid e resi noti il 14 giugno 2021 con il documento "REM SERVICES - Criteri di adozione degli standard ETSI - Policy IT" (sotto allegato).

Documento che ha definito "le nuove Regole tecniche conformi ai requisiti funzionali previsti per un servizio elettronico di recapito certificato qualificato dal Regolamento eIDAS, con il quale i gestori italiani si potranno presentare non solo sul mercato interno, ma anche nell'ambito territoriale di applicazione del Regolamento eIDAS beneficiando delle presunzioni legali ivi previste."

Alla realizzazione del documento hanno preso parte i più importanti gestori di caselle elettroniche certificate presenti in Italia: Aruba, Actalis, Consiglio Nazionale del Notariato, Notartel, InfoCert, InnovaPuglia, Irideos, ITnet, Namirial, Poste Italiane, Register.it, Sogei, Telecom Italia Trust Technologies, Uninfo, AssoCertificatori.

Solo quando saranno terminati i test, che coinvolgono nel 40 soggetti in 15 Paesi UE sarà possibile un dialogo tra i fornitori dei servizi Pec e un utilizzo effettivo della pec europea da parte di imprese, cittadini e istituzioni.

Requisiti della pec europea

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Tralasciando la parte tecnica del documento dell'Agid, che interesserà senza dubbio gli addetti ai lavori, è necessario ricordare che i criteri indicati nel documento dell'Agenzia per l'Italia Digitale sono stati elaborati nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento UE 910-2014, che all'art. 44 si è preoccupato di definire i requisiti necessari che devono possedere i servizi elettronici di recapito certificato qualificato.

La norma suddetta richiede in particolare la pluralità dei fornitori, la capacità di garantire un livello elevato di sicurezza per quanto riguarda l'identificazione del mittente, così come del destinatario, prima della trasmissione dei dati.

L'invio e la ricezione devono essere inoltre garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico per escludere modifiche non rilevabili dei dati (qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine d'inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi).

Data e ora d'invio e ricezione e qualsiasi modifica dei dati devono essere infine indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.

Effetti giuridici della pec europea

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L'art. 43 del Regolamento UE 910-2014 definisce invece quelli che sono gli effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato.

La norma a questo proposito dispone che i dati inviati e ricevuti tramite un servizio elettronico di recapito certificato sono ammissibili come prova nei procedimenti giudiziali anche se hanno forma elettronica e anche se non "soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato".

I dati inviati e ricevuti tramite servizio elettronico di recapito certificato qualificato inoltre beneficiano della presunzione:

  • d'integrità;
  • dell'invio di tali dati da parte del mittente identificato;
  • della loro ricezione da parte del destinatario identificato;
  • di accuratezza della data e dell'ora dell'invio;
  • della ricezione indicata dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Scarica pdf Regolamento (UE) N. 910-2014
Scarica pdf Criteri di adozione degli standard ETSI

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