La Cassazione ravvisa l'aggravante della destrezza per il ladro che con particolare abilità sottrae il portafoglio dalla borsa di una visitatrice in ospedale ed elude la vigilanza

Furto con destrezza

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Furto con destrezza per il soggetto che, eludendo la vigilanza, entra nella stanza di un ospedale e approfittando della momentanea assenza della visitatrice della paziente fuori stanza, impegnata in una telefonata, con un gesto abile e rapido sottrae dalla sua borsa, lasciata all'interno della stanza, il portafoglio. Questa la decisione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 25485/2021 (sotto allegata).

Nella vicenda, la Corte di Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado per il furto del portafogli di una visitatrice di una paziente ricoverata in ospedale. Furto aggravato dalla destrezza e dall'aver commesso il reato su cose esistenti all'interno di un edificio pubblico.

L'imputato contesta l'aggravante della destrezza

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Ricorre in Cassazione l'imputato sollevando i seguenti motivi.

  • Con il primo contesta l'aggravante della destrezza in quanto lo stesso non ha eluso la sorveglianza della persona offesa
    . La stessa stava infatti parlando al telefono appena fuori dalla stanza, avendo ritenuto l'imputato un dipendente dell'ospedale o un visitatore. Nessun approfittamento vi è stato, tanto che la persona offesa non ha mai rilevato questo aspetto. L'imputato rammenta inoltre a sua difesa che la persona offesa non stava sorvegliando la borsa tanto che quando la suocera si è accorta del gesto ha chiamato subito e a gran voce la nuora. La contestazione dell'imputato
    della sussistenza nel caso di specie dei presupposti dell'aggravante della destrezza si fonda su quanto affermato dalla S.U della Cassazione n. 34090/2017 la quale sul punto ha chiarito che: "la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa."
  • Con il secondo motivo contesta invece la valutazione delle prove compiuta dal giudice, in quanto ai sensi dell'art 192 comma 2 si dispone che: L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti." Ha quindi errato il giudice nel valutare le prove a suo carico perché l'unico elemento a suo sfavore è rappresentato dal ritrovamento in suo possesso della refurtiva. La persona offesa infatti non lo ha riconosciuto e non lo ha neppure inseguito mentre si dava alla fuga, azioni che la stessa ha compiuto solo quando la stessa si è trovata a percorrere la strada esterna dell'ospedale nella direzione dell'imputato.

Corretto il riconoscimento della destrezza stante l'abilità del ladro

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La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso, in quanto, contrariamente a quanto affermato dall'imputato e in linea con le S.U richiamate dall'imputato, è emerso che lo stesso in realtà ha tenuto una condotta "particolarmente abile" che quindi merita la contestazione dell'aggravante.

Lo stesso infatti ha approfittato dell'allontanamento dalla stanza della visitatrice ed è riuscito a eludere la vigilanza. Dal momento inoltre che lo stesso ha compiuto il gesto in presenza della paziente e un'altra persona, è evidente che il gesto è stato compiuto con grande velocità e abilità. Lo stesso è infatti comunque riuscito a estrarre il portafoglio dalla borsa presente all'interno della stanza dell'ospedale approfittando dell'allettamento della suocera della vittima, che ha reagito solo gridando per attirare l'attenzione della persona offesa, impegnata fuori stanza in una telefonata.

Manifestamente infondato poi il secondo motivo. La corte ha valorizzato quanto emerso dal verbale dei carabinieri e dalla deposizione della persona offesa, da cui emerge che l'imputato, dopo il furto è stato trovato nei pressi dell'ospedale con, all'interno del suo portafoglio, l'assegno che fino a poco tempo prima si trovava all'interno di quello della persona offesa. Fatti dai quali si ricava senza dubbio il collegamento tra l'imputato e il fatto appena verificatosi.

La Corte rileva inoltre un segnale d'inammissibilità del ricorso dal momento che contesta la violazione dell'art 192 c.p.p comma 2, che non è consentito per censurare l'omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti.

Leggi anche:

- Il furto con destrezza

- L'aggravante della destrezza nel reato di furto

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Foto: 123rf.com
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