La Corte di Cassazione (Sent. 5837/2007) ha di recente confermato un suo precedente orientamento secondo il quale il contratto di posteggio è "contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto
predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente". Nella stessa sentenza inoltre i giudici di legittimità hanno osservato, sempre riportandosi ad un precedente orientamento, che "dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità "ex recepito" del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest?ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto".

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