Il fenomeno dei casi di suicidio dei militari è sempre più allarmante. Qualche tempo fa gli è stato dedicato un workshop: vediamo di cosa si è discusso

L'onore e il peso della divisa

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Il suicidio dei militari è un fenomeno complesso e, purtroppo, troppo diffuso, tanto da aver dato origina a un apposito osservatorio, aggiornato costantemente da circa quattro anni.

Qualche tempo fa se ne è parlato in un apposito workshop organizzato dal COISP Molise dal titolo "L'Onore e il Peso della divisa", reperibile online (L'Onore e il Peso della Divisa). Il fenomeno merita una particolare attenzione: ecco di cosa si è parlato.

L'osservatorio sui suicidi dei militari

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L'osservatorio sui suicidi dei militari è stato istituito circa quattro anni fa dallo scrivente quando faceva parte della Rappresentanza militare, una specie di sindacato giallo.

La Rappresentanza, pur potendo occuparsi di benessere del personale, non può parlare di "ordinamento, addestramento, rapporto gerarchico-funzionale, operazioni, settore logistico-operativo e impiego del personale". Ma il malessere dei militari in certi casi si annidava proprio lì. Per fortuna, di quanto fosse inutile quello strumento tre anni fa se ne è resa conto anche la Corte Costituzionale che, su sollecitazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ne ha sancito l'inadeguatezza con la nota sentenza nr. 120 del 2018.

Nel corso della sua attività di Rappresentante dei militari ha approfondito diverse tematiche e analizzate anche le varie Relazioni sullo stato della disciplina militare che nel corso degli anni precedenti il Ministro della Difesa aveva trasmesso al Parlamento[1]. Lo prevedono i regolamenti militari[2].

Fu allora che emersero i numeri allarmanti dei suicidi militari[3]: basti pensare che, solamente nell'anno 2010, all'interno dell'Arma dei Carabinieri, che ha un organico di circa cento mila militari, ben 22 di essi avevano deciso di togliersi la vita[4].

Il dato equivaleva ad una percentuale ben quattro volte superiore alla media nazionale, che era di circa 5 ogni cento mila cittadini.

Da qui, alcune riflessioni: per accedere nei corpi militari bisogna superare dei test psicoattitudinali assai severi e selettivi, che non sono proprio alla portata di tutti. I problemi che spingono alcuni militari a compiere l'estremo gesto, quindi, probabilmente insorgono in un momento successivo all'arruolamento.

Ancora più sconvolgente era il fatto che tutti questi morti fossero degli "invisibili" di cui nessuno parlava. Nessuno voleva occuparsi di loro. Non se ne parlava sulla stampa, l'argomento era un tabù. Una circostanza inaccettabile.

Così nacque il Gruppo Facebook denominato "Osservatorio Suicidi in Divisa".

Suicidi dei militari: fattori patologici e fisiologici

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Una certa corrente di pensiero sostiene che le motivazioni alla base dei suicidi siano tutte riconducibili a fattori che possiamo definire, usando un termine improprio ma significativo, fisiologici; cioè sarebbero riconducibili allo stress connesso al lavoro svolto (nel corso del quale si è spesso a contatto con la sofferenza e la morte) e, soprattutto, a problemi di natura personale e familiare (una separazione, una malattia incurabile, un lutto improvviso).

Poi, la disponibilità di un'arma da fuoco trasforma il disagio in tragedia.

Tuttavia, l'incidenza di questi fattori, che è certamente preponderante sul fenomeno dei suicidi militari, da sola non basta a spiegare tutti gli eventi suicidari.

Anche gli infermieri e, in generale, tutto il personale ospedaliero sono a contatto quotidianamente con la sofferenza e la morte; anche loro hanno la disponibilità di farmaci attraverso i quali potrebbero darsela. Eppure nelle corsie degli ospedali il fenomeno suicidario non è così diffuso.

Pertanto, alcuni eventi suicidari -non tutti ovviamente- debbono essere indagati anche in relazione alla presenza di ulteriori fattori di potenziamento dello stress derivante dal lavoro svolto e dai problemi personali e familiari. Non a caso, quando si parla di suicidio, si parla di evento multifattoriale complesso non ascrivibile ad univoche relazioni causa effetto.

Si tratta di fattori meno noti e ancora tutti da studiare che vanno a sommarsi ai precedenti, amplificandone gli effetti.

Impropriamente, possono essere definiti "fattori patologici" perché sono riconducibili ad alcune gravi e anacronistiche storture ancora presenti nel mondo militare e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Essi sono solo un aspetto di un problema di assai più vaste dimensioni.

Questi fattori sono una specie di danno collaterale provocato da una malintesa[5] e mal declinata specificità militare. Specificità che è funzionale al raggiungimento di un determinato obiettivo che nulla ha a che fare con l'efficienza e la massima operatività dello strumento militare.

La specificità militare

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Tali "storture", dunque, non possono essere analizzate disgiuntamente dal concetto di specificità militare.

Per spiegare a chi è al di fuori del mondo militare cos'è la specificità militare, può essere utile partire dal pensiero del prof. Giuseppe Maggiore, giurista e scrittore vissuto agli inizi del secolo scorso.

Il prof. Maggiore nei suoi scritti[6] propose nel 1939 di introdurre anche la "volontà del Duce" nel nostro principio di legalità, ad imitazione di quello hitleriano.

Il principio di legalità non è altro che il perimetro del potere: cioè, la legge.

Un potere che non sia delimitato dalla legge è incompatibile in uno Stato di diritto ed è potenzialmente esposto all'arbitrio.

Questa singolare tesi del prof. Maggiore, che metteva in discussione il principio di separazione dei poteri, il principio di legalità e quello di certezza della pena, rende bene l'idea di ciò che ancora oggi rappresenta la specificità militare.

Infatti, se prendiamo i quattro momenti che scandiscono la vita di ciascun militare e incidono sulla sua realizzazione professionale e sul suo benessere personale e familiare -cioè, i trasferimenti di sede, i giudizi annuali caratteristici, le sanzioni disciplinari e le benemerenze di servizio- ci rendiamo conto che in ciascuno di questi momenti la volontà del capo costituisce e sostituisce il principio di legalità.

Cioè, in ognuno di questi momenti la volontà del capo è legge, in assenza di regole chiare e, soprattutto, uguali per tutti.

Analizziamoli singolarmente.

Il trasferimento di sede

Il trasferimento di sede è qualificato come un ordine militare e, pertanto, a differenza del trasferimento di un qualsiasi altro dipendente pubblico, non necessita di una specifica e ben argomentata motivazione. È sufficiente che la motivazione sia appena cennata, sfumata, del tipo: per esigenze di servizio, oppure per incompatibilità ambientale[7].

Che sarà mai questa incompatibilità ambientale!

Una siffatta disciplina dei trasferimenti equivale, di fatto, a militarizzare tutti i componenti di un nucleo familiare; perché un trasferimento non richiesto e, pertanto, non gradito, spesso stravolge la vita di un intero nucleo familiare.

Un tale sacrificio può essere utile in guerra; in quel contesto l'ordine di trasferimento non necessita di spiegazioni, perché prevale il bene supremo della nazione, ma in tempo di pace mi sembra una norma anacronistica, oltre che illogica.

Rispetto a questo tema, andrebbe fatta una riflessione. Se in Italia il trasferimento di un bidello o di un professore è un atto amministrativo, come può quello di un ufficiale di polizia giudiziaria essere un ordine militare? Non siamo mica al fronte! Se il trasferimento di un bidello è presidiato da un "muro" che si chiama legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa, perché quello di un ufficiale di polizia giudiziaria è presidiato da uno "steccato"?

Dunque, i trasferimenti militari immotivati potrebbero costituire uno strumento di pressione per gli stessi militari e di malessere per le loro famiglie.

E a nulla vale la tesi di chi potrebbe replicare dicendo: "Ma qual è il problema? Si può fare sempre ricorso contro il provvedimento ritenuto ingiusto". Non è proprio così.

Il militare che ricorre contro un provvedimento di trasferimento deve accollarsi, in prima battuta, le spese del ricorso e, in prospettiva, il rischio di pagare l'avvocato, ove il ricorso venga rigettato.

Detto a chiare lettere, un ricorso potrebbe costargli diverse migliaia di euro, perché le amministrazioni militari appellano sempre le sentenze dei TAR a loro sfavorevoli. Tanto anche in caso di sconfitta nessuno paga. E non è detto che alla fine il ricorrente la spunti. Anzi….[8].

Questo discorso sul problema dei costi della giustizia amministrativa vale per ciascuno dei successivi momenti della vita professionale del militare che analizzeremo.

Le note annuali caratteristiche

Passiamo al secondo momento: le note annuali caratteristiche. Sono dei giudizi che annualmente i superiori devono redigere nei confronti dei militari dipendenti.

Ebbene, la specificità militare conferisce al compilatore una discrezionalità smisurata. Per avere un'idea di quanto sia sconfinata, si consideri che è accaduto la "cultura generale" di un militare laureato in Economia e Commercio è stata valutata dal compilatore delle note caratteristiche due gradini al di sotto di quella (valutata "vasta e profonda") dei suoi colleghi con la terza media.

Preciso che i giudizi annuali sono una sorta di "sentenza che incide direttamente sugli sviluppi della carriera".[9] Infatti, quel militare negli anni successivi non ha potuto partecipare ai vari concorsi interni per l'avanzamento, poiché uno dei requisiti richiesti dai bandi è quello di essere valutato almeno "superiore alla media" nel triennio precedente la data del bando stesso.

In altre parole, quel militare, dopo essere stato dichiarato dottore in Economia e Commercio da una istituzione dell'ordinamento statuale, è stato di fatto "retrocesso" alle scuole medie da una istituzione dell'ordinamento militare.

Tornando all'esempio precedente, è come se i Presidi avessero il potere di retrocedere i professori a bidelli, oltre che quello di trasferirli entrambi per non meglio specificati motivi di servizio.

Di norma, solo in tempo di guerra si conferisce agli apparati militari una sorta di "supremazia speciale", cioè dei poteri speciali che derogano a quelli statuali; ma in tempo di pace e di democrazia tali poteri dovrebbero rientrare negli argini costituzionali, perché potrebbero aprire la porta a comportamenti discriminatori nei confronti dei sottoposti.

In questi casi gli strumenti di valutazione del personale potrebbero trasformarsi i strumenti di pressione e in certi casi di mortificazione del personale stesso.

Le sanzioni disciplinari: le sanzioni di Corpo...

Terzo momento: le sanzioni disciplinari. Esse si distinguono in sanzioni di Corpo e sanzioni di Stato.

Tra le sanzioni di Corpo troviamo la sanzione della consegna, che può essere semplice o di rigore. Per determinate categorie di militari, cioè tutti quelli che fruiscono della libera uscita, la sanzione della consegna ha la stessa afflittività[10] degli arresti domiciliari; infatti impone l'obbligo di non uscire dalla caserma per un determinato tempo.

Attenzione. Secondo l'ordinamento statuale nessun cittadino può finire agli arresti domiciliari in assenza di una legge che lo preveda. Infatti, il principio di legalità impone che la sanzione degli arresti sia presidiata da una serie di tutele e cautele a garanzia dei diritti del condannato, proprio perché comprime la sua libertà di movimento. Dunque, per un cittadino non militare devono esserci almeno due presupposti: la terzietà e imparzialità del giudice che assume la decisione e la violazione di una norma penale preesistente, scritta in maniera chiare e nota al cittadino che la infrange.

In ambito militare, invece, questi presupposti mancano entrambi. La sanzione della consegna, infatti, viene inflitta dal comandante che non è terzo e, di conseguenza, non può essere nemmeno imparziale, perché non c'è imparzialità in assenza di terzietà.

Inoltre, le violazioni che danno luogo ai rilievi non sono affatto tipizzate. Infatti, la norma si limita a stabilire che la consegna punisce le violazioni dei doveri militari e le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio[11]. Non c'è dubbio che la scelta di una tale locuzione linguistica -violazione dei doveri- si presta, a causa della sua indeterminatezza, alle più disparate elusioni dei fondamentali diritti del militare; il quale non è posto affatto nella condizione di conoscere preventivamente i comportamenti punibili con la sanzione della consegna.

Per avere un'idea circa la genericità della norma, si consideri che tra i doveri del militare vi è anche quello di "curare il suo aspetto esteriore", di "compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito". Chi stabilisce quali sono queste modalità e questi posti? Dunque c'è costantemente una specie di spada di Damocle che pende sulla testa del militare.

Stando così le cose, la discrezionalità dell'Amministrazione militare è massima.

Le motivazioni delle punizioni sono ben custodite negli archivi delle caserme, ogni tanto però qualcuna sfugge e finisce sugli organi d'informazione.

Di seguito vedremo tre motivazioni "tematiche", attinte da fonti aperte, che hanno dato luogo ad altrettante sanzioni disciplinari, in cui la discrezionalità amministrativa è stata addirittura fantasiosa:

  • una giovane carabiniere nubile di recente è stata "sanzionata perché "pernottava regolarmente all'esterno della caserma e intratteneva contestualmente relazione sentimentale con altro militare dell'Arma coniugato[12]";
  • un sottufficiale -al quale era stato prescritto dal medico di "astenersi da attività traumatiche di qualsiasi genere"- è stato sanzionato "per aver intrattenuto (per sua stessa ammissione) un rapporto sessuale con la propria fidanzata"[13] - (E chi stabilisce quali sono i requisiti di un rapporto sessuale consenziente affinché possa configurarsi come attività traumatica?)
  • infine, "Procreava senza l'autorizzazione dei superiori" è il titolo di un libro[14], ma è anche la motivazione che diversi anni fa, quando i regolamenti fissavano l'età minima per contrarre matrimonio, ha dato luogo ad una sanzione disciplinare. Di quale grave mancanza si era macchiato il militare? Si era sposato prima dell'età stabilita in quanto la sua fidanzata era incinta, e lo aveva fatto senza chiedere l'autorizzazione ai suoi superiori.

Chiaramente questi sono casi limite, tuttavia rendono bene l'idea di quanto sia sconfinata la discrezionalità dell'amministrazione militare, il cui occhio non si limita solo a controllare se il posto branda è in ordine[15] ma in alcuni casi si insinua addirittura sotto le lenzuola.

Ma non finisce qui. L'azione disciplinare non è obbligatoria. Non esiste un obbligo di infliggere la medesima sanzione a identiche mancanze disciplinari. Cioè, l'autorità militare ha un potere discrezionale e può punire se vuole e non punire se non vuole[16]. Dunque, se due militari commettono la stessa mancanza, uno può essere legittimamente sanzionato e l'altro perdonato.

In ambito militare non è solo l'azione disciplinare ad essere facoltativa, ma addirittura anche quella penale è a discrezione del comandante. Infatti, ai sensi dell'art. 260 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.) il comandante di Corpo ha la facoltà discrezionale di limitare nell'ambito disciplinare la repressione di determinati reati espressamente indicati.

Stando così le cose, si può affermare che lo strumento sanzionatorio militare è andato addirittura oltre la folle proposta del prof. Maggiore; in quanto, non solo la volontà del capo costituisce principio di legalità nella comminazione di sanzioni, ma il capo ha addirittura la facoltà di esprimere la sua volontà sanzionatoria quando, come e anche contro chi vuole.

Quello sanzionatorio, dunque, è un potere immenso che, se posto nelle mani sbagliate, potrebbe essere alla base di atti discriminatori o vessatori nei confronti dei militari sottoposti. Si consideri che una sanzione, oltre ad avere un effetto devastante sulla carriera, costituisce presupposto per l'abbassamento delle note caratteristiche. E con un giudizio di "inferiore alla media" si rischia di perdere il posto di lavoro, se reiterato per due anni. Dunque, la sanzione non ha una valenza meramente interna, ma incide indirettamente sul diritto alla giusta retribuzione e, cosa ben più grave, sul diritto super-costituzionale alla conservazione del posto di lavoro.

...e le sanzioni di Stato

Il posto di lavoro lo si può perdere, oltre che indirettamente con le sanzioni di Corpo, anche direttamente con le sanzioni di Stato.

Queste sanzioni scattano nel momento in cui un militare viene accusato di aver commesso un determinato reato. Esse consentono all'amministrazione addirittura di licenziare un militare, all'esito di un procedimento di Stato, che può iniziare e concludersi già nel corso delle indagini, prima ancora che il militare sia rinviato ad un regolare processo.

Infatti, grazie ai vari interventi legislativi posti in essere prima con la "riforma Brunetta" e successivamente con quella "Madia"[17], il procedimento di Stato non deve essere più sospeso per la contestuale presenza di un giudizio penale, cioè è venuta meno la pregiudiziale penale.

In questo modo le amministrazioni militari, in barba al carattere rieducativo che dovrebbe avere la pena, possono mettere sul lastrico un lavoratore (magari monoreddito con moglie e figli a carico) sulla base di un'accusa che poi potrebbe anche rivelarsi infondata nei tre gradi di giudizio.

Non va trascurato il fatto che, in assenza del requisito della terzietà, quello emesso dalle commissioni di disciplina non sarà mai un giudizio imparziale[18].

Nei casi in cui il lavoratore ritiene di essere innocente e gli vengono a mancare le risorse economiche per poterlo dimostrare, il rischio di suicidio è concreto.

Qualche tempo fa nell'Osservatorio Suicidi in Divisa è stata pubblicata la notizia del ritrovamento e del ricovero in ospedale di un militare di cui si erano perse le tracce qualche giorno prima. Subito dopo, un membro del gruppo -quasi sicuramente l'interessato- ha commentato quella notizia con queste parole: "Sono stato già condannato, solo perché indagato e non ancora processato. Visto che per tutti risulto colpevole, in un momento di sconforto avevo deciso di smettere di combattere. Devo ringraziare il personale della Polizia ferroviaria che ha capito ciò che mi apprestavo a fare ed è intervenuto con professionalità esemplare".

Certo non può dirsi che non bisogna licenziare chi ha commesso dei reati, ma bisogna farlo quando se ne ha la certezza, fino a quel momento potrebbe essere sospeso dall'attività operativa ed essere impiegato in altri servizi. Metterlo sul lastrico proprio quando ha bisogno di pagare gli avvocati per dimostrare la sua presunta innocenza, significa portarlo alla canna del gas.

Anche perché il gratuito patrocinio si ottiene in base all'ISEE. Ma l'ISEE si calcola sempre in riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente. Dunque la persona sospesa non avrà né lo stipendio e né il gratuito patrocinio per potersi difendere. Ma questo è un altro discorso.

Facciamo un altro esempio di uso disinvolto dello strumento delle sanzioni di Stato.

Da una interrogazione parlamentare[19], qualche settimana fa, si è appreso che un militare, Segretario Regionale di uno dei neonati sindacati militari, è stato sospeso dal servizio per aver rilasciato (nell'esercizio del suo mandato sindacale) dichiarazioni a tutela della salute del personale militare esposto ai rischi del Coronavirus. Dunque, questo strumento non può essere usato con disinvoltura perché crea dei danni all'intero nucleo familiare, si pensi a chi ha delle spese fisse da sostenere (per esempio, un mutuo da pagare).

Tornando all'esempio precedente, è come se i Presidi avessero il potere di recludere bidelli e professori non ammogliati nel plesso scolastico fino a sette giorni consecutivi e di licenziarli sulla base di un'accusa che nei tre gradi di giudizio potrebbe anche rivelarsi infondata.

Tante e tali deroghe alle regole alla base di uno stato di diritto sarebbero, al limite, giustificate all'indomani della dichiarazione dello stato di guerra, in quanto funzionali alla situazione emergenziale, ma in tempo di pace la non obbligatorietà dell'azione disciplinare e penale -limitatamente a determinati reati- potrebbe essere alla base di azioni discriminatorie che potenzialmente possono rappresentare un motivo di stress aggiuntivo che va a sommarsi a quello derivante dal particolare lavoro svolto e dai problemi familiari.

Le benemerenze di servizio

Le benemerenze di servizio: per esempio, elogi ed encomi. Esse sono delle ricompense che il superiore concede a quei militari che si distinguono per lodevole comportamento o per aver compiuto in servizio atti speciali/eccezionali.

Qualcuno le ha definite come delle "vitamine" per la carriera. Gli encomi, infatti, sono molto utili nelle procedure di avanzamento e in occasione dei concorsi interni. Si consideri che in alcuni concorsi ad un militare in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado basta poco più di un encomio per azzerare il punteggio derivante da una laurea. Inoltre, ad un agente di polizia tributaria con la licenza media bastano poco più di cinque encomi solenni per azzerare i dieci anni di studio necessari per conseguire prima il diploma e poi la laurea[20].

Verrebbe da dire, altro che vitamine, queste sono delle vere e proprie "sostanze dopanti" la carriera!

È legittimo, a questo punto, chiedersi quali siano questi atti così eccezionali da meritare una laurea ad honorem spendibile nei concorsi interni per l'avanzamento.

È legittimo chiederselo, perché se le loro motivazioni avessero un'utilità per la collettività, per esempio la scoperta di un vaccino contro il Covid, allora sarebbe tutto (quasi) accettabile.

Ebbene, intorno alle motivazioni alla base delle benemerenze di servizio c'è tanto mistero; esse sono ben custodite tra le mura delle caserme. Ogni tanto però qualcuna trapela all'esterno per finire sugli organi d'informazione.

Di seguito tre motivazioni, pubblicate su fonti aperte, che hanno dato luogo ad altrettanti encomi:

  • «confermando il possesso di brillanti capacità professionali e buone doti organizzative partecipava, con determinante apporto personale, a tutte le attività e agli eventi legati alla svelatura e alla benedizione del CIPPO in marmo intitolato ai finanzieri [di una determinata città] caduti nell'adempimento del dovere…» (Fonte: Il Fatto Quotidiano);
  • «… per aver saputo riscuotere l'incondizionata ammirazione delle autorità e della gente in occasione [di una determinata] cerimonia militare, nella quale, alla testa della brigata di formazione, evidenziava perizia e impeccabile marzialità» (Fonte: Italia Oggi);
  • «… quale conduttore dell'automezzo adibito al trasporto [di una determinata autorità], dimostrando eccezionale perizia e capacità di autocontrollo, eseguiva con assoluta perfezione i delicati compiti a lui assegnati in occasione della cerimonia militare…» (Fonte: Italia Oggi).

Dunque anche in occasione della concessione delle benemerenze di servizio, la discrezionalità dell'autorità militare è enorme; e sa essere anche fantasiosa. Infatti questi atti "dopanti la carriera" e descritti come eccezionali, una volta spogliati da tutti gli orpelli lessicali, diventano atti assolutamente ordinari: il primo ha rimosso un drappo, il secondo ha camminato e l'altro è andato in macchina.

Lo strumento delle ricompense per atti eccezionali in origine venne introdotto, probabilmente, per premiare in guerra il coraggio e l'eroismo e stimolare lo spirito di emulazione. Infatti, nei regolamenti militari c'è scritto che l'encomio viene pubblicato nell'ordine del giorno del Corpo "affinché tutti ne traggano esempio". Però in assenza di una chiara regolamentazione, lo strumento incentiva sì l'emulazione, ma al servilismo e alla cortigianeria. Cioè, in tempo di pace quando non ci sono fortezze da assaltare e l'unica cima da scalare è l'annuario del Corpo che assegna a ciascun militare una posizione nella scala gerarchica, dare agli encomi farlocchi lo stesso peso dato a quelli meritati sul campo potrebbe ingenerare tra il personale malcontento, frustrazione e delusione. Si pensi allo stato d'animo di chi rischia la vita in un conflitto a fuoco per sventare una rapina e poi viene a sapere che chi ha svelare un cippo è stato ricompensato allo stesso modo! Oppure, si pensi allo stato d'animo di chi nel corso di una verifica fiscale recupera milioni di euro alle casse dell'erario, dunque viene segnalato per un encomio, e poi si vede bocciata la proposta con la seguente motivazione: "non hai fatto altro che il tuo dovere".

Per tornare all'esempio precedente, è come se i Presidi, non solo avessero il potere di retrocedere i professori a bidelli, ma addirittura anche quello di laureare e mettere in cattedra i bidelli, a colpi di encomi.

La sinergia dei quattro momenti

Discorso lungo, ma ne è valsa la pena, perché a questo punto possiamo tirare le somme.

La sinergia di questi quattro momenti, nella prassi, non esclude l'insorgenza di situazioni di discriminazione, di sopraffazione o di mortificazione dei militari con possibili conseguenze nella sfera personale e professionale.

Situazioni queste che da sole, certamente, non sono sufficienti a giustificare il fenomeno suicidario, ma nel complesso possono rappresentare un ulteriore fattore di stress che va a sommarsi a quello derivante dai fattori fisiologici, di cui si è parlato nel corso del precedente incontro.

In alcuni casi, la sommatoria di tutti questi motivi di stress, sia quelli fisiologici che quelli patologici potrebbe condurre le vittime più fragili a compiere atti autolesionistici.

Allo scopo di ancorare quanto sin qui esposto a dei dati concreti, si considerino le variazioni dei dati suicidari prima e dopo la militarizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

Nel periodo 2009-2014, quindi prima della militarizzazione del Corpo, tra i 7000 forestali si sono verificati 8 eventi suicidari[21]; ovverosia, una media di 1,33 suicidi all'anno. Questo dato equivale ad un tasso suicidario pari a 19 per cento mila. Tasso che è già di per sé superiore alla media nazionale.

Come noto, a gennaio del 2017 è iniziata la militarizzazione del Corpo forestale dello Stato, che è terminata il 17 ottobre 2017, quando nel corso di una cerimonia tenutasi a Cittaducale (Rieti) la Forestale ha riconsegnato la sua bandiera che ora è custodita presso il Museo storico della Scuola Forestale. Ebbene, solamente nel corso dell'anno 2019 il tasso suicidario è passato da 19 a 43 per centomila. Infatti, in quell'anno tra i 7000 forestali si sono verificati almeno tre eventi suicidari; tanti sono stati quelli apparsi su fonti aperte e intercettati dall'Osservatorio suicidi in Divisa.

Possiamo dedurne, dunque, che a seguito della militarizzazione il dato suicidario è almeno più che raddoppiato.

Fattori di rischio: quali soluzioni

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Rispetto ai fattori di rischio, cosiddetti, fisiologici va fatta una riflessione: gli uomini che indossano una divisa non sono dei supereroi. Non sono "supermen". Sono persone normali che di fronte ad eventi fortemente traumatici hanno bisogno, come tutti gli altri uomini, dell'assistenza di uno psicologo.

In alcune caserme sono stati istituiti dei centri di ascolto a disposizione di coloro che ritengono di avere qualche disagio psicologico. Ma difficilmente i militari si fidano e si confidano, perché temono la sospensione dal servizio attivo e la conseguente decurtazione dello stipendio.

A tal proposito, pare opportuno riportare il commento postato nell'Osservatorio da un esperto di psicologia investigativa: "Per regolamento uno Psicologo appartenente alle FFAA o amministrazione di PS ha l'obbligo di segnalare superiormente eventuali disagi psicologici degli appartenenti. E ne consegue una immediata e definitiva distruzione della carriera dei malcapitati (anche se hanno problematiche lievi che non interferirebbero con il corretto svolgimento del servizio). Dato che gli appartenenti non sono deficienti, non si confidano mai internamente alla propria amministrazione ma si rivolgono (giustamente) all'esterno.[22]"

Dunque, possiamo dedurne che se i militari provano a curarsi all'interno delle amministrazioni di appartenenza, rischiano la sospensione dal servizio e la decurtazione di stipendio e indennità.

Una soluzione potrebbe essere quella di sottoporre i cittadini in divisa a visite psicologiche periodiche presso strutture esterne alle caserme. Inoltre, in caso di bisogno, il supporto psicologico dovrebbe parimenti essere assicurato da professionisti che siano svincolati da qualsiasi rapporto di dipendenza con le amministrazioni militari.

Per quanto riguarda, invece, eventuali soluzioni in relazione ai fattori di stress specifici del mondo militare, quelli patologici, andrebbe istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta che abbia libero accesso a tutti i fascicoli personali e ai fogli matricolari delle vittime di suicidi e di tutti i militari che dopo l'arruolamento presentino disagi psicologici.

Inoltre, andrebbe ripensato l'intero ordinamento militare.

Andrebbe emanato un Regolamento di Disciplina Militare di Pace (RDMP) che riscriva in maniera chiara e trasparente tutte le regole alla base del reclutamento, dell'addestramento, dell'avanzamento, dei trasferimenti, del sistema premiale e sanzionatorio; informando ciascuno di questi momenti al principio di legalità formale e sostanziale. Per esempio, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari andrebbero meglio tipizzate le infrazioni; in quanto, come detto, il precetto è troppo generico. Andrebbero resi più trasparenti i piani degli impieghi del personale ufficiale. Il trasferimento in tempo di pace dovrebbe essere un atto amministrativo e non un ordine militare come fossimo in guerra. Inoltre, andrebbero puntualmente tipizzate le procedure per la concessione delle benemerenze di servizio ed eliminato il sistema dei giudizi annuali caratteristici, in quanto fonte di malcontento, oltre che strumento attraverso il quale si potrebbero esercitare indebite pressioni sul personale ovvero condizionarne la carriera. Insomma, le carriere dovrebbero dipendere dai risultati di servizio e non dalle note caratteristiche. Andrebbe ristabilita la pregiudiziale penale sulle sanzioni disciplinari di Stato.

Occorre, insomma, una riforma totale. Le caserme dovrebbero essere delle case di vetro. Ma, soprattutto, i militari dovrebbero avere un sindacato indipendente dalle amministrazioni militari.

La presenza di un sindacato risolverebbe tantissimi problemi, perché il sindacato avrebbe la possibilità di "sindacare" tutte quelle situazioni poco chiare.

I sindacati potrebbero fungere da camera di raffreddamento dei conflitti interni, disinnescandoli sul nascere. In questo modo la presenza dei sindacati potrebbero aiuterebbe a prevenire eventuali atti autolesionistici.

L'"obbedienza geneticamente modificata"

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Ipotizziamo che in Italia i Presidi abbiano il potere di trasferire bidelli e professori lontano dai loro affetti, di retrocedere i professori a bidelli e di laureare i bidelli e metterli in cattedra ad insegnare. In tali circostanze, se il Preside dovesse chiedere al bidello di eseguire un ordine che andrebbe disatteso (per esempio, manomettere il registro di classe, oppure cancellare una nota) quel bidello come si comporterebbe? Cioè, in un siffatto contesto, rischierebbe di disobbedire? Avrebbe la possibilità di dire signornò senza rischiare conseguenze nefaste per la sua sfera personale e professionale?

Le norme che regolano i vari momenti della vita personale e professionale di ciascun militare (trasferimento, avanzamento, benemerenze, sanzioni disciplinari) sinergicamente combinate producono ciò che qualche tempo fa in Commissione Difesa[23] è stato definito come "O.G.M. che può nuocere alla salute della democrazia" (laddove per O.G.M. si intende Obbedienza Geneticamente Modificata). Ovverosia, la sinergia dei vari momenti appena analizzati produce una modificazione genetica dell'istituto dell'obbedienza militare che, da leale e consapevole, come dovrebbe essere, si trasforma in cieca e assoluta.

Dunque, il vero obbiettivo è quello di anestetizzare ogni limite posto al dovere di obbedienza del militare, allo scopo di mantenere i militari permanentemente in una condizione di obbedienza cieca e assoluta alla catena gerarchica; cioè, un'obbedienza perfettamente adesiva. Il vero obiettivo, dunque, è quello di ridurre il militare "in docile esecutore di un'altrui volontà alla quale egli è costretto a piegarsi"[24].

Una siffatta obbedienza, se in guerra può costituire un punto di forza, in tempo di pace e di democrazia è certamente un punto di debolezza, perché l'interesse all'obbedienza militare non può prevalere sul superiore interesse all'osservanza delle leggi e della Costituzione.

La specificità militare, dunque, per le ragioni fin qui esposte, trasforma l'ordinamento militare in una specie di micro-Stato annidato in seno allo Stato democratico, ma posto al di fuori della sua logica.

Attenzione, quando si parla di obbedienza militare non ci si riferisce solo a quella del fante o dell'alpino di montagna, ma anche e soprattutto all'obbedienza della polizia giudiziaria e tributaria ad ordinamento militare; cioè, ci si riferisce ad organizzazioni che hanno la possibilità di accedere a dati sensibili e detengono enormi poteri investigativi, in forza dei quali possono imprimere direzione e verso alle indagini.

L'esempio del Golpe Borghese

Di esempi se ne potrebbero fare tanti in riferimento a fatti anche recenti. Infatti, ci sono stati vari processi, anche recentemente, nei quali la verità è venuta a galla solo grazie alla ostinazione dei familiari delle vittime.

Facciamone uno solo.

Su Youtube è presente il video di una trasmissione di Rai-Educational dal titolo "Il Golpe Borghese (Colpo di Stato 1970)"[25].

Negli ultimi dieci minuti della trasmissione (dal minuto 50:00) il giornalista Giovanni Minoli intervista il giudice Guido Salvini in relazione al processo per il Golpe Borghese che si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati, perché -si scrisse in atti- si era trattato di quattro sessantenni nostalgici. Queste le parole del magistrato: «Alla magistratura arrivarono solo i nomi di quelli che erano in pensione, che non contavano niente, mentre i nomi di alti ufficiali in carriera che rimasero in servizio con ruoli anche importanti nello Stato maggiore ERANO STATI CANCELLATI». (…) Dai nastri era scomparso anche il nome di chi doveva occuparsi del rapimento del Capo dello Stato (…) e vari altri nomi importanti. «Altro che quattro sessantenni nostalgici di cui parla la sentenza finale di assoluzione del golpe borghese», conclude il giornalista Giovanni Minoli. Ricapitolando, sembrerebbe che qualcuno avesse impartito l'ordine di manomettere i nastri prima di consegnarli alla magistratura, per eliminare dei nomi importanti, e quell'ordine era stato eseguito.

Probabilmente, quella raccontata nell'intervista non è stata l'unica circostanza nella quale ai "bidelli" è stato chiesto di falsificare il registro delle presenze. Dunque il vero obiettivo della specificità militare ha a che fare, potenzialmente, con l'impunità dei potenti[26]. Ha a che fare con l'omertà e l'impunità dei potenti.

Obbedienza militare e dialettica democratica

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Bisognerebbe chiedersi, perché in Italia molte stragi sono rimaste impunite?

Questo è un problema, dunque, che esiste sin dall'alba della nostra Repubblica.

Non così in Germania, per esempio, perché i tedeschi impararono molto dal processo di Norimberga. Nel corso del processo, infatti, la difesa più ricorrente degli alti gerarchi tedeschi accusati di crimini abominevoli era costituita da due sole parole: "ordini superiori". I tedeschi, all'esito di quel processo, oltre ad epurare tutti i vertici delle forze armate e di polizia, modificarono anche le regole alla base dell'obbedienza militare[27].

Noi, invece, non abbiamo fatto né l'una e né l'altra cosa. La maggior parte dei i vertici militari continuarono a fare sfavillanti carriere, anche negli apparati di sicurezza.

Inoltre, nel corso degli ultimi settant'anni non abbiamo mai affrontato seriamente il problema delle possibili interferenze dei regolamenti militari sull'obbedienza militare e quello dell'obbedienza militare sul libero articolarsi della dialettica democratica nel Paese.

Queste questioni non ce le siamo mai poste. Queste possibili interferenze, però, non sono sfuggite a due giganti della nostra Repubblica, Aldo Moro e Vittorio Bachelet, i cui scritti sono ancora di grande attualità.

Fu Aldo Moro in Assemblea Costituente a suggerire il verbo "informarsi" da utilizzare al terzo comma dell'art. 52 della Costituzione. La prima scrittura faceva riferimento al verbo "riflettere". Aldo Moro volle che fosse utilizzato il verbo informarsi (perché dava più l'idea dell'internità dell'ordinamento militare in quello statuale. Non può stare fuori e rifletterlo, ma deve stare all'interno); ma soprattutto Aldo Moro volle che fosse coniugato al presente progressivo (si informa), anziché al presente indicativo (è informato), ciò ad intendere che il processo di assorbimento dell'ordinamento militare da parte di quello statuale era una meta che doveva essere raggiunta con delle riforme. Riforme che -nonostante le sollecitazioni della Corte Costituzionale, da ultimo la sentenza 120/2018- tardano ad arrivare.

Sulla stessa lunghezza d'onda Vittorio Bachelet, il quale qualche anno dopo scriveva che "alla base dell'ordinamento militare vi sarebbe un gruppo di norme [tra cui quelle che abbiamo appena esaminate] ispirate al principio dell'onore militare[28], il quale non sarebbe derivato dallo Stato o espresso in testi di legge ma ereditato dalla tradizione e dalla consuetudine"[29], perché l'ordinamento militare è precedente all'ordinamento statuale. Bachelet giunge alla conclusione che la specificità militare non è un principio di rango costituzionale ma, in quanto preesistente alla Costituzione, è stata per così dire accettata -oserei dire tollerata- dai Padri Costituenti. Essa, secondo Bachelet, è "il frutto di una prassi ripetuta e di una consuetudine organizzativa che non ha ricevuto l'appoggio di norme imperative dello Stato ed è pertanto da intendersi superata con l'avvento della Costituzione"[30].

Purtroppo, molte di quelle norme ispirate all'onore militare, come abbiamo visto, sono ancora in vigore. Perché la regola dell'onore militare occupa quegli spazi che i Padri Costituenti destinarono al principio di legalità.

Dunque, il vero obiettivo è quello di anestetizzare ogni limite posto al dovere di obbedienza del militare per fini che hanno poco a che fare con il bene comune.

Cleto Iafrate

Dirigente SIBAS Finanzieri

Leggi gli altri contributi dello stesso autore su StudioCataldi.it e su Ficiesse.it.



[1] Di seguito l'ultima relazione trasmessa al Parlamento:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1188685.pdf.
[2] Articolo 10, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15/03/2010, n. 66.
[3] All'esito dei lavori approvammo all'unanimità un corposo documento dal titolo: "Le interferenze sul benessere del personale dovute alla stratificazione nel tempo di norme di rango diverso", visionabile seguendo questo link: LE PROPOSTE DEL COBAR AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA: UNA PIETRA MILIARE PER RECUPERARE L'ELEVATO SPIRITO DEMOCRATICO DELLA LEGGE DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE, di Redazione, in Ficiesse.it. Link alla fonte: http://www.ficiesse.it/home-page/7661/le-proposte-del-cobar-aeronavale-della-guardia-di-finanza_-una-pietra-miliare-per-recuperare-l_elevato-spirito-democratico-della-legge-di-principio-sulla-disciplina-militare---di-cornelio.
[4] Ivi, nota nr. 17 (pag. 20).
[5] Cfr. C. Iafrate, Quella malintesa specificità militare, in Studio Cataldi. Link alla fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/archiviati/35266-quella-malintesa-specificita-militare.asp
[6] Diritto penale totalitario nello Stato totalitario; in Rivista italiana di diritto penale, IX [1939], pag. 160.
[7] L'art. 1349, terzo comma, del COM, prevede che agli ordini militari non si applichino, tra l'altro, i capi I e III della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove sono collocati, rispettivamente, l'art. 3 in materia di "motivazione del provvedimento" e l'art. 7 in materia di "comunicazione di avvio del procedimento". Il consolidato orientamento della giurisprudenza ha stabilito che i trasferimenti d'autorità rientrino «nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico e attengono, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1677/2001); di conseguenza «i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato» (Cons. di Stato, sez. IV, n. 2929/2010). Si vedano anche, dello stesso tenore: Cons. di Stato n. 85/1996; n. 2643/2000; n. 2641/2000; n. 5950/2001; n. 3899/2007; n. 6817/2007; n. 2642/2009; n 2620/2010; n. 3227/2010; n. 4102/2010; n. 8018/2010; n. 623/2011.
[8] L'anno scorso l'Ordine degli Avvocati di Roma ha inviata al Presidente del Consiglio di Stato una richiesta di trasferimento ad altra Sezione del Presidente della IV Sezione (quella che si occupa dei ricorsi dei militari), a causa dell'altissima percentuale di sentenze emesse dai collegi da lui presieduto, in cui il personale militare ricorrente risulta soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite. Link alla fonte: http://www.ficiesse.it/home-page/11946/consiglio-di-stato-comunicato-stampa-congiunto-oo_ss_-del-personale-militare (segui anche i link di "APPROFONDIMENTI").
[9] Cfr. Battistelli F. - Ammendola T. - Greco L., Manuale di Sociologia Militare con elementi di Psicologia Sociale, Franco Angeli srl, 2008, Milano, p.106.
[10] La consegna semplice consiste nel privare il militare della libera uscita fino a un periodo massimo di sette giorni consecutivi (art. 1358, quarto comma, del COM). I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna (art. 1361, quarto comma, del COM). In base all'art. 741 del TUROM, fruiscono di libera uscita: i volontari in ferma prefissata (con meno di dodici mesi di servizio); gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare; il rimanente personale in ferma che, pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento, fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale. È evidente che la sanzione ha conseguenze che incidono direttamente sui diritti soggettivi dei militari che fruiscono della libera uscita (incidono, cioè, sulla libertà di movimento).
[11] Art. 1352, co. 1, D. Lgs 66/2010.
[12] Tale comportamento avrebbe cagionato disagio al servizio istituzionale, in violazione degli artt. 717-732 comma 1 e 5 e 744, comma 3 del TUROM. Per un approfondimento su questo caso, leggi: "L'ordinamento militare sanziona anche i peccati", link alla fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/37259-l-ordinamento-militare-sanziona-anche-i-peccati.asp.
[13] Fonte, Grnet.it, notizia pubblicata in data 06 giugno 2011.
[14] Autore Maria Tolone, edizioni Kappa Vu
[15] Da fonte ANSA ed APCOM, datate 17 novembre 2010, si è appreso che un militare italiano, impegnato in Afghanistan, è stato sanzionato con sette giorni di consegna "per aver lasciato il suo posto branda in disordine".
[16] La finalità "retributiva" delle sanzioni, è solo tendenziale, cioè "un'idea guida per l'autorità titolare della potestà sanzionatoria".
[17] Prima della riforma voluta dal Ministro Brunetta, recepita nel d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, le norme inerenti ai procedimenti disciplinari in costanza di un procedimento penale prevedevano che l'Amministrazione poteva avviare il procedimento disciplinare SOLO quando si era concluso il processo penale in tutti e tre i gradi di giudizio.
La riforma "Brunetta" stabilì che nei casi in cui il procedimento disciplinare avesse ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali dovesse procedere l'autorità giudiziaria, esso poteva essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
In senso conforme si è pronunciata anche la Cassazione (Sent. Sez. Lav. n. 12662 del 13 maggio 2019) per la quale "la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse, si denota come una facoltà della Pubblica Amministrazione, nell'interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza".
La successiva riforma "Madia", di cui al d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha apportato ulteriori modifiche, a mio avviso peggiorative, al sistema delle sanzioni di Stato (cioè, all'art. 55-ter del d. lgs. 165/2001).
Infatti, ha stabilito che il procedimento disciplinare avente ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo i casi che l'Amministrazione ritiene di particolare complessità (art. 1393 d.lgs. 66 2010).
[18] Per un approfondimento sul tema dell'imparzialità in assenza di terzietà in ambito militare, leggi:
- "IN AMBITO MILITARE VIGE IL PRINCIPIO DEL FAVOR ADMINISTRATIONIS? - Un giudizio opportuno è anche imparziale?", Iafrate C., in sibas.info;
- "Il ricorso contro le sanzioni militari alla luce dell'ordinamento canonico. - La giurisdizione condizionata (dall'immagine) dei sacrati e dei consacrati", Iafrate C., in studiocataldi.it.
[19] Per un approfondimento su questa vicenda, segui questo link: https://www.sindacatomilitarisiulm.com/2021/04/27/carabinieri-attacco-alle-liberta-sindacali-e-pesanti-discriminazioni-interrogazione-parlamentare-on-marcello-gemmato-fdi/
[20] Cfr. Iafrate C. "Nei corpi di polizia ad ordinamento militare il titolo di studio non vale un cippo", in INFOSEC news, link alla fonte: https://www.infosec.news/2020/09/06/un-messaggio-in-bottiglia/nei-corpi-di-polizia-ad-ordinamento-militare-il-titolo-di-studio-non-vale-un-cippo/.
[21] Nel 2016 -con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-02082 proposta nella seduta del senato n. 485 del 15/07/2015- sono stati resi noti i dati delle allora 5 Forze di Polizia relativi agli eventi suicidari occorsi del periodo 2009-2014. Vedi anche gli atti del convegno "Suicidi nelle forze dell'ordine e nelle forze armate", relazione del dott. Luigi Lucchetti, Presidente AIGESFOS, Campobasso 19 settembre 2019 (undicesima slides).
[22] Link alla fonte:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3369669503146538&set=gm.1453975278119144&type=3
[23] In occasione delle audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, link alla fonte:
Video audizione: https://www.youtube.com/watch?v=1YZv2vVbiH4.
[24] Iafrate C., Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare, in Diritto & Questioni pubbliche, vol. 16/2016-2 (pag. 334). Link alla fonte: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2016_n16-2/b-studi_03%20Iafrate.pdf.
[25]https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=_B6_FHQAPEE&fbclid=IwAR32oRxdTwi2YuOUjcPnU-EWLsOPAcTbAsuvutwTIuH4qdG_68pKvE02_-I
[26] In sintesi, rafforzando la dipendenza gerarchica si indebolisce la dipendenza funzionale che lega la polizia giudiziaria e tributaria alla magistratura e di conseguenza aumenta il rischio di compromissione delle indagini che i poteri forti hanno interesse a conoscere e controllare. Cfr. "Non è possibile 'disporre direttamente' di qualcuno che invece dipende pure da un altro per tutto quanto attiene alla sua vita presente e futura", di Emilio ZECCA, Il Fatto Quotidiano, del 04/01/18, (pag. 10).
[27] Per un approfondimento su questo punto, Iafrate C., "In Germania il parto sarebbe stato rapido ed indolore, in Italia Il travaglio è durato tre anni … E ancora continua", in Ficiesse. Link alla fonte: http://www.ficiesse.it/home-page/9901/penale-militare-comparato_-in-germania-il-parto-sarebbe-stato-rapido-e-indolore_-in-italia-il-travaglio-e-durato-oltre-3-anni-…-e-ancora-continua_-di-cleto-iafrate.
[28] Per un approfondimento sulle origini del principio dell'onore militare, Iafrate C. "La specificità militare alla prova di laboratorio", in Ficiesse. Link alla fonte: http://www.ficiesse.it/home-page/8873/la-specificita_-militare-alla-prova-di-laboratorio_-contributo-di-cleto-iafrate-in-memoria-di-bruno-celotto.
[29] Bachelet V., Disciplina militare ed ordinamento giuridico statale, Milano, Giuffrè, 1962, (ora in Scritti giuridici, II, Milano, Giuffrè, 1981, 137-403).
[30] Ibidem.


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