Per il Tribunale di Catania, alla luce della riforma, versa in colpa grave e non può accedere alla procedura di sovraindebitamento chi abbia assunto debiti sproporzionati rispetto alle entrate all'epoca disponibili

Sovraindebitamento: colpa grave per chi assume debiti sproporzionati

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Non merita di accedere alla procedura di sovraindebitamento il debitore che versa in una situazione di colpa grave per aver assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili all'epoca della contrazione dei singoli debiti.

Ciò in quanto, alla luce della nuova disciplina in materia, deve ritenersi che il concetto di "colpa grave" introdotto all'art. 7 non si discosti dall'interpretazione che parte della giurisprudenza ha sino ad oggi seguito in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza.

Questa è la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Catania in un provvedimento del 5 marzo 2021 (qui sotto allegato) dichiarando inammissibile la proposta di piano di un consumatore e tornando a pronunciarsi in ordine al criterio della meritevolezza ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Sovraindebitamento e meritevolezza

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Il Tribunale prende atto dell'incidenza, in ordine al requisito della meritevolezza, della riforma della disciplina sul sovraindebitamento, introdotta dal D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020), in vigore dallo scorso 25 dicembre.

In particolare, la riforma ha soppresso il comma 3 dell'art. 12 della Legge n. 3/2012 che attribuiva al giudice il potere di non omologare il piano qualora il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure qualora egli avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In sostanza, secondo tale disposizione, ai fini dell'omologa il Giudice doveva valutare la sussistenza, in capo al debitore, della cd. "meritevolezza".

Su tale concetto si è in diverse occasioni soffermata l'interpretazione della giurisprudenza di merito, nel vigore della disciplina antecedente, compresa quella dello stesso Tribunale di Catania, secondo cui il legislatore aveva voluto porre l'accento su una "visuale prospettica dell'inadempimento", nel senso che doveva ritenersi meritevole il consumatore che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere.

Si trattava, dunque, di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, faceva affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Ancora, si riteneva sussistente la meritevolezza anche qualora il debitore avesse assunto un debito eccessivo senza che gli si potesse essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

La valutazione del giudice dopo le novità legislative

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A seguito della riforma, il legislatore ha però introdotto all'art. 7, fra i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, un nuovo requisito: affinché la proposta di piano sia ammissibile, deve escludersi che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tanto premesso, il Tribunale siciliano ritiene che le novità legislative non abbiano determinato un sostanziale mutamento della valutazione che il giudice è chiamato a compiere: ferme restando le ipotesi di malafede o frode (ritenute statisticamente residuali), il concetto di "colpa grave" non si discosta dall'interpretazione fino ad oggi sposata dallo stesso Tribunale in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza.

In pratica, "come in passato si denegava l'omologa della proposta di piano nell'ipotesi in cui il proponente avesse contratto molteplici debiti (tra l'altro per finalità non verificate o verificabili) senza alcuna valutazione congrua in ordine alla sostenibilità degli stessi rispetto al patrimonio liquido disponibile fino a giungere ad una situazione di irrecuperabile squilibrio nel rapporto rata-reddito, allo stesso modo oggi, nella vigenza della nuova disciplina, non può che ritenersi che versi in una situazione di colpa grave il debitore che abbia assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili (evidentemente all'epoca della contrazione dei singoli debiti) poiché l'assunzione di obbligazioni senza alcuna valutazione di sostenibilità delle stesse, anche nel futuro, non può che essere segno manifesto dell'assenza di diligenza da parte del contraente".

Meritevolezza e assenza di colpa grave del debitore

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Tale conclusione, si legge nel provvedimento, deve essere confermata indipendentemente dall'eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento, in quanto l'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati.

Il legislatore stesso, del resto, inserendo l'assenza di colpa grave fra i presupposti di ammissibilità della proposta, ha effettuato una valutazione di rilevanza di detta situazione soggettiva, che impedisce al Giudice la stessa fissazione dell'udienza.

Nel caso in esame, dalla relazione redatta dal gestore della crisi nonché dalla documentazione versata in atti, emerge che già all'epoca della contrazione del primo debito il debitore avesse assunto un'obbligazione che ha comportato un immediato squilibrio del rapporto rata-reddito.

In sostanza, dalla valutazione complessiva della situazione debitoria dell'istante, non può dirsi né che il suo sovraindebitamento sia stato incolpevole né che si sia trattato di colpa lieve, senza contare che per il Tribunale appare fortemente dubbia la sostenibilità del piano dal punto di vista economico. Tanto premesso, la proposta di piano viene dichiarata inammissibile, decisione che non osta all'eventuale accesso ad una diversa procedura contemplata dalla L. 3/2012.

Scarica pdf Tribunale di Catania 5 marzo 2021

Foto: 123rf.com
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