Il governo Draghi è in procinto di varare il decreto legge sull'obbligo del vaccino anticovid per gli operatori sanitari. Analizziamo la legittimità o meno di un tale provvedimento

Draghi: "Obbligo per chi lavora con i malati"

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Il governo Draghi è in procinto di varare (probabilmente nel Cdm di oggi pomeriggio) un decreto legge sull'obbligo del vaccino anticovid per gli operatori sanitari. Come annunciato dallo stesso Premier in conferenza stampa, del 26 marzo 2021, il governo intende intervenire e "Non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano in contatto con malati né che siano messi nelle condizioni di essere in contatto con malati" e "la ministra Cartabia sta preparando un provvedimento al riguardo". Dal canto suo, il ministro Speranza ha affermato che "questa norma è al nostro vaglio, ma dobbiamo anche riconoscere che l'adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante. Noi interverremo su una quota che è molto residuale".

Presunta legittimità costituzionale di un eventuale decreto legge

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E' stata proprio Cartabia a firmare la sentenza della Consulta n 5/2018 che sostenne la legittimità dell'obbligo vaccinale dopo aver bocciato tutte le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola, reintrodotto nel 2017 dalla legge del ministro Beatrice Lorenzin.

La suddetta sentenza fa anche riferimento ad una precedente sentenza della Corte Costituzionale n 258/94 dove è riportato che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione:

a) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri…

b) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili" (ivi);

c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)".

Motivi di illegittimità di un decreto legge

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Ad avviso dello scrivente e in base ad una valutazione dei dati che tengono conto dello stato della ricerca scientifica, la legittimità costituzionale viene meno, dato che già al punto a) la condizione non è dimostrata, in quanto i vaccinati possono contrarre il virus e contagiare gli altri, non sviluppare l'immunità e non avere la protezione al 100% (vedi faq AIFA, rapporto ISS n. 4/2021 del 13/03/2021, Foglietti illustrativi Vaccini, scarse evidenze scientifiche).

Se tale condizione potrebbe non essere soddisfatta, a seguito di una vaccinazione resa obbligatoria, non sembra plausibile controbilanciare l'interesse collettivo a scapito dell'autodeterminazione stabilita dall'art. 32 della Costituzione.

Mentre al punto b) i vaccini possono incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, in quanto gli effetti collaterali del vaccino a medio e lungo termine non sono noti (Gli attuali vaccini anticovid sono sperimentali e hanno ricevuto "l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni", ciò significa che tali vaccini, sono stati autorizzati per l'uso in emergenza, ma non sono stati definitivamente approvati e non ci sono dati sufficienti in merito all'efficacia e alla sicurezza, a medio e lungo termine. I dati possono essere ottenuti solo dopo un largo uso sulla popolazione. Infatti nel bugiardino viene riportata, con un triangolo nero equilatero rovesciato, la dicitura: "Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale…" . Cosa significa? Si tratta in particolare di medicinali per i quali i dati di esperienza post commercializzazione sono limitati. I dati sulla sicurezza sono insufficienti).

Pertanto tali vaccini, essendo sperimentali, non possono essere oggetto di obbligatorietà, come avvenuto, in passato, per altri vaccini approvati da FDA ed EMA.

c) Il vaccinato sottoscrive un consenso informato (che è stato di recente modificato e rivisto) nullo in quanto non sono riportate adeguate informazioni sui benefici, sui rischi, compreso il fenomeno ADE (Antibody Dependent Enhancement), poiché siamo in una fase di sperimentazione dei farmaci vaccinali e si hanno scarse evidenze scientifiche, con scarico delle responsabilità in caso di eventi avversi anche fatali.

Inoltre se dovesse essere resa obbligatoria la vaccinazione non sarebbe più necessario sottoscrivere il consenso informato e lo Stato si farebbe carico di eventuali risarcimenti da danno da vaccino.

Il Consiglio d'Europa vieta di rendere obbligatorio il vaccino Covid

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La risoluzione n. 2361 (2021) approvata dal Consiglio d'Europa vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione antiCovid e vieta di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione.

Di seguito i punti della risoluzione che ci interessano:

7.3.1 assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli;

7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;

7.3.3 adottare misure tempestive ed efficaci per contrastare la disinformazione, la disinformazione e l'esitazione riguardo ai vaccini Covid-19;

In conclusione, non sussisterebbero, ad avviso dello scrivente, i presupposti fondamentali per rendere la vaccinazione antiCovid obbligatoria, trattandosi tra l'altro di una "parte residuale del personale sanitario" come affermato dal ministro Speranza, di farmaci sperimentali, non dovendo incorrere nell'errore di violare i diritti umani stabiliti dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

N.B. L'articolo è stato pubblicato prima dell'approvazione del decreto legge n. 44/2021 con cui il governo, all'art. 4, ha introdotto di fatto l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali


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