Smentito dal CNF il contrario orientamento: resta il potere di opinamento dei COA e l'accesso al provvedimento monitorio per crediti professionali esibendo parcella e parere di congruità

Compensi professionali e parere del COA per procedimento monitorio

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È ancora prerogativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, stante la persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, numero 3) e 636 c.p.c., quella di dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. l), della Legge n. 247/2012 (Legge Professionale Forense). Tale potere non è venuto meno a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.

Dunque il professionista potrà accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale esibendo a tal fine la parcella corredata del parere di congruità reso dallo stesso Consiglio dell'Ordine.

Tale conferma giunge direttamente dal Consiglio Nazionale Forense che si è pronunciato sulla questione nella delibera n. 348 (qui sotto allegata), assunta in occasione della seduta amministrativa del 19 febbraio 2021. La decisione fa seguito alla delibera (prot. n. 1842/2021 del 10 febbraio) con cui il COA di Torino ha preso posizione in relazione a un orientamento maturato nella giurisprudenza del Foro locale.

Il CNF invita i Consigli dell'ordine degli avvocati a continuare ad esercitare il potere/dovere prescritto dall'art. 29, comma 1, lett. l), della Legge n. 247/2012 (Legge Professionale Forense), anche al fine di garantire orientamenti uniformi nei territori, con riguardo alla persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. e al correlato potere di opinamento delle parcelle da parte dei predetti Consigli. Tale potere, infatti, non è venuto meno a seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi come rileva, invece, parte della giurisprudenza.

L'orientamento giurisprudenziale

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Secondo l'orientamento richiamato dal COA di Torino, invece, a seguito dell'abrogazione del sistema tariffario, non sarebbe più possibile far luogo all'applicazione degli artt. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c., a mente dei quali è consentito al professionista di accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale, esibendo a tal fine la parcella corredata del parere di congruità reso dallo stesso Consiglio dell'Ordine.

In particolare, a detta del richiamato orientamento, l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'articolo 9 del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, avrebbe determinato non soltanto l'implicita abrogazione dell'art. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. ma anche il venir meno del potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine, presupposto dalle richiamate disposizioni.

CNF: i COA hanno ancora potere di opinamento delle parcelle

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Una ricostruzione che viene smentita dal CNF il quale rammenta di aver già chiarito, con il proprio parere n. 112/2013, che l'intervenuta abrogazione del sistema tariffario non ha determinato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle, giacché "la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense",

Come si legge nella delibera, il potere di opinamento delle parcelle risulta espressamente contemplato dall'art. 29 lett. l) del vigente ordinamento forense, in forza del quale il Consiglio "dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti", e tale norma è ritenuta integrare pacificamente ius superveniens rispetto al D.L. 1/2012.

La richiesta della Procura generale presso la Cassazione

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Tale posizione, secondo il CNF, appare oggi autorevolmente suffragata dall'istanza con la quale la Procura generale presso la Corte di cassazione, in data 30 luglio 2020, ha richiesto al Primo Presidente l'enunciazione di un principio di diritto, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., al fine di dirimere il contrasto riscontrato nella giurisprudenza riguardo alla persistente applicabilità degli articoli 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. e del correlato potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine.

In tale istanza, si legge nella delibera, la Procura generale prende espressamente posizione a favore della persistente vigenza e della conseguente applicabilità delle disposizioni richiamate, nonché del correlato potere di opinamento delle parcelle.

In particolare, si ritiene che l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 non abbia "inciso sugli strumenti processuali che l'ordinamento appresta per la tutela dell'avvocato né ha comportato l'ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell'Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo", determinando al più un mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 247/12.

Scarica pdf Consiglio Nazionale Forense, delibera 348 del 2021

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