L'Agenzia delle entrate chiarisce le condizioni per beneficiare del diritto alla detrazione Iva per erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 per l'emergenza sanitaria

Donazioni Covid senza Iva

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Le donazioni fatte per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 godono di un'ampia esenzione dell'Iva. A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 150 del 4 marzo 2021 (in allegato) in relazione alle condizioni per beneficiare del diritto alla detrazione Iva per erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 per far fronte all'emergenza covid 19, così come art. 66, comma 3-bis, del decreto "Cura Italia". Nel caso prodotto all'attenzione dell'Agenzia il caso un ente commerciale che, oltre ad avere messo a disposizione, su richiesta di una regione, alcuni spazi all'interno di un proprio immobile a favore di un ospedale per l'allestimento di una struttura sanitaria di terapia intensiva, ha dotato la struttura stessa degli impianti necessari, da trasferire poi all'ospedale a titolo di liberalità. La legge n. 40/2020 chiarisce che, ai fini Iva, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'art. 19 del dpr 633/72.

Diritto alla detrazione per l'acquisto dei beni da donare

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Il provvedimento stabilisce per le imprese il diritto alla detrazione per l'acquisto dei beni da donare nel particolare contesto di fatto e di diritto di cui sopra. Era da chiarire se il regime da applicare alla donazione

dei beni che, come cessione gratuita in base alle norme sull'Iva, rappresenta un'operazione imponibile ai sensi del n. 4 dell'art. 2 del dpr 633/72 o invece come nel caso delle donazioni e a enti pubblici e onlus. Ciascuno delle due possibilità vanificherebbe l'obiettivo della norma. Serviva dunque un'interpretazione funzionale legata all'obiettivo del legislatore di sgravare dal tributo le operazioni di cui sopra.

L'esenzione con diritto a detrazione

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Nella risposta, l'agenzia

ricorda la circolare n. 26/2020, in relazione alla speciale previsione di esenzione con diritto a detrazione introdotta dall'art. 124, comma 2, del decreto legge n. 34/2020 per le cessioni di determinati prodotti utili al contrasto dell'epidemia effettuate fino al 31 dicembre 2020, ha riconosciuto temporaneamente, per ragioni logico-sistematiche, l'applicazione del regime di maggior favore anche alle cessioni gratuite di cui all'art. 10, n. 12, dpr 633/72.

Se la stessa ratio viene applicata alle disposizioni dell'art. 66 del dl 18/2020, supponendo l'esistenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, e nel rispetto dei vincoli formali, ritengono le Entrate che il soggetto passivo donante, solo per l'anno 2020, realizzi un'operazione esente che tuttavia non pregiudica il diritto alla detrazione, neppure per effetto del prorata. In ordine alla portata temporale la disposizione, in coerenza con i commi precedenti, si applica in caso di acquisti effettuati dal 1° gennaio 2020.

Scarica pdf risp. Ag. Entrate n. 150/2021

Foto: 123rf.com
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