Spesso si sente parlare, in maniera atecnica, di pena con condizionale. Vediamo a quale istituto giuridico fa riferimento chi utilizza tale espressione

Cos'è la condizionale

[Torna su]

La condizionale altro non è che una sospensione della pena che può essere concessa laddove quest'ultima risulti essere contenuta.

Presupposto per la sua applicazione è un preventivo giudizio prognostico favorevole, all'esito del quale il giudice presume che il colpevole, in futuro, si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Pena sospesa e fedina penale

[Torna su]

L'applicazione della condizionale non incide in alcun modo sul casellario: anche laddove tale provvedimento è disposto, il condannato non può dichiararsi incensurato e la sua fedina penale resta comunque macchiata, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, anche in termini di recidiva.

La sospensione condizionale della pena

[Torna su]

Tecnicamente, quando si parla di pena con condizionale si fa riferimento all'istituto della sospensione condizionale della pena, disciplinato dagli articoli 163 e seguenti del codice penale.

I presupposti per la sua concessione sono:

  • la condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni o al pagamento di una pena pecuniaria che, da sola o congiunta alla pena detentiva, equivalga a una privazione della libertà personale per massimo due anni;
  • la modesta capacità a delinquere del reo.

Se ricorrono tali presupposti, il giudice può ordinare che la pena rimanga sospesa per:

  • due anni, se alla sua base c'è la commissione di una contravvenzione,
  • cinque anni, se alla sua base c'è la commissione di un delitto.

Per maggiori approfondimenti vai alla guida La sospensione condizionale della pena

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: