Per la Cassazione, non è necessaria per ritenere integrato il reato di caporalato la sussistenza di tutti gli elementi indiziari indicati dal comma 2 dell'art 630 bis c.p.

Reato di caporalato

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Non è necessario, ai fini dell'integrazione del reato di caporalato, che sussistano contemporaneamente tutti gli elementi indiziari elencati al comma 2 dell'art. 630 bis c.p, è sufficiente che ne ricorra uno soltanto. Questo quanto affermato dalla sentenza n. 6905/2021 (sotto allegata) della Cassazione al termine della vicenda giudiziaria intrapresa nei confronti di un imprenditore meridionale.

La vicenda processuale

Un soggetto viene indagato dal G.i.p di Catanzaro e sottoposto agli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 603 bis c.p, che punisce l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per aver sfruttato nel mese di marzo 2018 alcuni lavoratori ai quali ha riconosciuto una retribuzione diversa rispetto a quella prevista dai contratti collettivi in quanto sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Fatto ricorso al Tribunale l'indagato ottiene la sostituzione della misura cautelare dei domiciliari con quello che prevede l'obbligo di presentazione alla polizia per una volta al giorno tutti i giorni.

Basta pagare di meno i lavoratori per il caporalato?

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L'indagato però insoddisfatto del parziale accoglimento delle richieste avanzate ricorre immediatamente in Cassazione ritenendo insufficienti gli indizi a suo carico per il reato di sfruttamento e per l'omessa motivazione sugli indici rivelatori dell'illecito penale contestato. Il provvedimento impugnato infatti non fa alcun cenno ad alloggi degradanti, metodi particolari di sorveglianza o condizioni di lavoro negative. L'unica condotta contestata si riduce quindi a quella della retribuzione inferiore e difforme a quella prevista dai contratti collettivi, limitata tra l'altro a una sola giornata lavorativa.

Una paga non proporzionata al lavoro è sufficiente per integrare il reato

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La Cassazione però non è affatto d'accordo con le ragioni sollevate dall'indagato nell'impugnare la decisione anche perché con le doglianze avanzate chiede al giudice di legittimità di rivalutare il quadro indiziario, senza tra l'altro denunciare manifeste illogicità, contraddittorietà o lacune della motivazione del provvedimento impugnato.

In ogni caso la Corte precisa che non rileva "la carente valutazione della gravità indiziaria in ordine agli altri indici rivelatori dello sfruttamento dei lavoratori, essendo sufficiente, ai fini della integrazione del reato contestato, la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati dall'art. 603-bis cod.pen., che sono previsti chiaramente, in base alla lettera della legge, come alternativi."

In effetti il comma 2 dell'art 630 bis c.p, che contempla il reato di caporalato dispone che: "Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti."

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Scarica pdf Cassazione n. 6905/2021

Foto: 123rf.com
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