Importante decreto di omologa del Tribunale di Crotone che affronta il nuovo concetto di "meritevolezza" alla luce delle recenti riforme

Sovraindebitamento e concetto di meritevolezza

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Dal Tribunale di Crotone, arriva in data 27 febbraio 2021, un importante decreto di omologa di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, a firma del Giudice delegato dott. E. Agostini. La proposta di accordo veniva depositata, presso il Tribunale, da due insegnanti, con l'ausilio della scrivente che, nell'accordo depositato, proponeva la falcidia dei debiti pari al 60%.

L'importanza di questa omologa sta nella circostanza che trattasi di una delle primissime pronunce sul nuovo concetto di meritevolezza, alla luce della riforma di cui al d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020.

Il giudice ha chiarito che anteriormente alla riforma citata, l'art. 12 bis co. 3 della l. n. 3/12 affermava che il giudice omologava il piano quando escludeva che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La ratio dell'omologazione del piano dopo la riforma

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Secondo il Giudicante la recente riforma, "come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib. Benevento 26.1.2021), ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento". Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento

ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode". Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa "grave", malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'ammissibilità del piano (cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) ter), con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore".

Sovraindebitamento "incolpevole"

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Nel caso in oggetto, pur avendo i ricorrenti senz'altro dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia la loro situazione si è aggravata per le ragioni già illustrate sulla base dei rilievi del gestore della crisi, che appaiono comprovati e idonei ad integrare il requisito della meritevolezza alla luce della sua nuova declinazione, avendo i debitori finito per alimentare il proprio sovraindebitamento nel tentativo ragionevole, benché non coronato da successo, di trasferirsi a Milano proprio per tentare di porre rimedio ad esso, contando su una possibilità di ottenere una stabilizzazione lavorativa nel capoluogo lombardo, per tacere dell'imprevedibilità delle spese mediche a seguito dell'incidente stradale.

ll Giudice delegato nella procedura di composizione della crisi di impresa, aderendo a quanto evidenziato dalla scrivente nella proposta di accordo, ha dunque omologato l'accordo nonostante la ferma e decisa opposizione dei creditori.


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