Per la Cassazione, il bacio sulla guancia è violenza sessuale se da tutti gli elementi analizzati emerge che la volontà sessuale della vittima è stata lesa

Reato di violenza sessuale

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Il bacio sulla guancia, anche se non indirizzato a zone erogene, configura violenza sessuale se alla luce della valutazione complessiva della condotta, del contesto ambientale e sociale in cui si sono verificati i fatti, dal rapporto intercorrente tra i due soggetti coinvolti e di ogni altro dato, si può concludere che la libertà sessuale della vittima sia stata lesa. Queste le conclusioni della Cassazione contenute nella sentenza n. 6158/2021 (sotto allegata) emessa al termine della vicenda processuale che si va a illustrare.

La Corte d'Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado per il reato di violenza sessuale nei confronti dell'imputato. Reato contemplato dall'art. 609 bis c.p, che così dispone "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

Non ha valenza erotica il bacio sulla guancia

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Condanna a cui l'imputato si oppone sollevando tutta una serie di censure nei confronti della sentenza d'appello.

  • Con il primo deduce la violazione dell'art 606 co. 1 lett. b) c.p.p precisando di essersi limitato a baciare sulla guancia la parte civile costituita, che non ha mostrato fastidio alcuno. Se il bacio sulla bocca può costituire violenza sessuale, non si può dire altrettanto se viene dato sulla guancia. La persona offesa ha evidentemente frainteso a posteriori il gesto, probabilmente perché, nell'aiutarla a sistemare il rivestimento interno dei sedili dell'automobile, l'imputato, senza dolo alcuno, le ha sfiorato il seno.
  • Con il secondo contesta la continuazione interna del reato perché i due gesti, valutati come collegati, sono in realtà del tutto autonomi e il bacio aveva una valenza del tutto estranea a qualsiasi finalità erotica, individuata invece dalla Corte a causa dei complimenti che hanno accompagnato il gesto e al successivo contestato "palpeggiamento."
  • Con il terzo contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata recidiva, con il quarto chiede quindi una riduzione di pena e con l'ultimo l'imputato presenta istanza di sospensione in quanto dalla condanna potrebbe derivargli un grave danno.

Il bacio sulla guancia non è sempre "innocente"

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La Corte di Cassazione non condivide le contestazioni sollevate dal ricorrente, tanto che smonta uno ad uno tutti i motivi del ricorso.

Gli Ermellini esaminano i primi due motivi congiuntamente perché entrambi riguardano i fatti e li dichiarano inammissibili perché la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito è coerente, immune da vizi e congrua. Il ricorrente trascura la repentinità con cui ha dato un bacio sulla guancia alla persona offesa, accompagnato da complimenti, che i giudici hanno ritenuto incompatibili con i "gesti inavvertiti e casuali" dichiarati dall'imputato.

Inammissibile anche la qualificazione del bacio come atto privo di valenza erotica, in quanto per le modalità con cui è stato dato, la repentinità e il corredo di complimenti che lo hanno accompagnato, esso assume un valore ben diverso. Il gesto non può essere considerato "innocente" anche alla luce del contatto con il seno della persona offesa.

Impostazione che risulta conforme a quanto già chiarito dalla Cassazione, ovvero che: "in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima."

Inammissibile anche il terzo motivo visto che al dispiacere nutrito dall'imputato per la vicenda non sono seguiti gesti chiari come iniziative risarcitorie o condotte diverse da cui potevano desumersi tali sentimenti.

Privo di specificità e inammissibile anche il motivo con cui è stata richiesta la riduzione della pena, così come deve ritenersi inammissibile la richiesta di sospensione delle statuizioni civili.

Leggi anche Bacio indesiderato: è violenza sessuale?

Scarica pdf Cassazione n. 6158/2021

Foto: 123rf.com
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