Per la Cassazione non è sufficiente che la P.A. dimostri l'avvenuta verifica periodica di funzionalità e taratura, poiché questa è valida solo se effettuata presso soggetti accreditati o abilitati

Verifica autovelox: va effettuata presso soggetti accreditati o abilitati

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Per la validità della sanzione elevata a seguito del superamento dei limiti di velocità, rilevata attraverso strumentazione elettronica, potrebbe non essere sufficiente la produzione, da parte dell'Amministrazione, del certificato che dimostra il corretto funzionamento dell'apparecchiatura stante la verifica di funzionalità e taratura effettuata nei tempi previsti.


Tale verifica periodica, infatti, deve essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA oppure anche presso lo stesso costruttore, se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000 o, come chiarito dal D.M. 13 giugno 2017, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni).


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 1608/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi in relazione alla vicenda di un conducente che si era visto respingere in prime e in seconde cure la sua istanza contro l'ordinanza-ingiunzione emessa in base a un verbale che gli contestava la violazione dell'art. 142 del Codice della Strada rilevata a mezzo apparecchiatura Velomatic.

Autovelox: chi effettua la verifica periodica di funzionalità e taratura?

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Nel confermare la decisione del Giudice di Pace, il Tribunale evidenziava come la Pubblica amministrazione avesse dimostrato il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, producendo la dichiarazione, proveniente dalla società costruttrice, della verifica e taratura effettuate poco tempo prima dell'infrazione, e che non era previsto che l'intervento periodico di verifica della funzionalità e taratura fosse eseguito da soggetto diverso dal costruttore.


In Cassazione, il conducente contesta l'esame del giudice in relazione al documento prodotto dall'Amministrazione: questo, infatti, era stato redatto dalla società costruttrice, cioè da un soggetto privato, e oltre a ritenersi privo di efficacia privilegiata, viene ritenuto incompleto circa le modalità con le quali era stato effettuata la taratura dell'apparecchio.


Inoltre, secondo il ricorrente, la verifica periodica della taratura avrebbe potuto essere eseguita soltanto da uno dei soggetti accreditati presso l'unico organismo nazionale (ACCREDIA) autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi dell'art. 4 della L. n. 99/2009 o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.

Taratura periodica e idoneità della certificazione

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Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte si sofferma proprio sulla questione dell'idoneità della certificazione rilasciata dalla società costruttrice a soddisfare il requisito resosi necessario a seguito sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015.


Come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015, già prima della citata sentenza della Consulta, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità.


Tale verifica, si legge in sentenza "doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 L. n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.


Successivamente, evidenzia la Cassazione, è intervenuto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, il quale ha previsto che "le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento" (punto 2.2. dell'Allegato).


La sentenza impugnata, pur avendo accertato che l'infrazione è stata rilevata il 22 agosto 2014 a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi circa prima del rilevamento, non ha tuttavia ha chiarito se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali, già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Da tanto deriva l'accoglimento del ricorso con rinvio al giudice designato per un nuovo esame della domanda.

Scarica pdf Cassazione Civile, sentenza n. 1608/2021

Foto: 123rf.com
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